Le regole base per i tirocini

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Con le Linee guida in materia di tirocini, concordate da Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013, dettati gli standard minimi per tale strumento, considerato un canale di inserimento nel mondo del lavoro. La revisione della materia prevede il riconoscimento di un'indennità per la partecipazione al tirocinio, una durata diversa per le varie tipologie di tirocinio, un rapporto numerico tra stagisti e dipendenti ed una sanzione per l'azienda che non corrisponde l'indennità. Regioni e province autonome si impegnano a recepire le Linee guida entro sei mesi dalla data dell'accordo.

La definizione, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di Linee guida unitarie in materia di tirocini formativi e di orientamento è stata prevista dalla legge n. 92 del 28 giugno2012, all'articolo 1, comma 34. Quattro i punti principali:

- revisione della disciplina dei tirocini formativi;

- previsione di azioni per contrastare un possibile uso distorto dell'istituto, individuando le modalità di prestazione dell'attività;

- individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

- riconoscimento di una congrua indennità per il tirocinante.

DEFINIZIONE

Il tirocinio viene definito come:

una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.”


E' vietato:


- utilizzare il tirocinio per attività lavorative dove non è necessario un periodo formativo;


- sostituire, con i tirocinanti, i lavoratori con contratti a termine nei periodi di massima attività;


- utilizzare i tirocinanti per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.


Le parti devono impegnarsi ad adottare incentivi per la trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro.

ESCLUSIONI


Le Linee guida non si applicano ai
:


- tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione;


- tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all’accesso alle professioni ordinistiche;


- tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (LLP);


- tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;


- tirocini estivi.


TIPOLOGIE DI TIROCINI E DURATA


Possono sussistere i seguenti tipi di tirocini:

a) tirocini formativi e di orientamento → di durata non superiore a 6 mesi

b) tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro → di durata non superiore a 12 mesi

c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento:

in favore di disabili → di durata non superiore a 24 mesi

per persone svantaggiate → di durata non superiore a 12 mesi

per richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale → di durata non superiore a 12 mesi (Regioni e Province autonome possono prevedere circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità).


La durata massima deve intendersi comprensiva delle eventuali proroghe.


I tirocini del tipo a) - formativi e di orientamento - sono destinati a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi; sono diretti ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.


I tirocini del tipo b) - di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro – hanno come destinatari principalmente inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali.


Verificandosi, per il tirocinante, situazioni di maternità o malattia lunga, ossia quella che dura un terzo o più del tirocinio, i termini di durata possono essere sospesi; in questi casi, la sospensione non concorre al computo della durata massima.


SOGGETTI PROMOTORI E SOGGETTI OSPITANTI


Possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, quali:


- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;


- università statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;


- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;


- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento;


- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli appositi albi regionali, se esistenti;


- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;


- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, con specifica autorizzazione della regione;


- soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro.


Tale elenco può essere modificato da regioni e Province Autonome.


Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio; Regioni e Province Autonome possono specificare le caratteristiche soggettive e oggettive.


Lo stesso tirocinante non può svolgere più di un tirocinio con il soggetto ospitante
.


Requisiti dell'ospitante sono:


- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la legge n. 68 del 1999;


- non avere effettuato licenziamenti, tranne quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio (sono fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative);


- non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella stessa unità operativa.


Le Linee guida indicano le funzioni a cui deve attenersi il soggetto ospitante, tra cui:


- nominare un tutor, da individuare tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;


- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;


- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione del tirocinio.


ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO


Per attivare il tirocinio è necessaria una convenzione soggetti promotori e soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, da sottoscrivere tra tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore. Elementi del progetto sono, oltre i dati anagrafici dei soggetti:


- elementi descrittivi del tirocinio (tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell'indennità da dare al tirocinante);


- specifiche del progetto formativo (attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, competenze da acquisire).


Pur non rientrando tra i rapporti di lavoro, il tirocinio è soggetto alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del tirocinio.


NUMERO DI TIROCINI ATTIVABILI


Il soggetto ospitante può detenere, nello stesso tempo, un numero massimo di tirocinanti in base alla propria dimensione e definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.


In attesa di tali discipline, vigono i seguenti limiti:

per unità operative fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato -> un tirocinante;

per unità operative con numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20 -> non più di due tirocinanti contemporaneamente;

per unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato -> tirocinanti pari al 10% dei dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.


A tali limiti non soggiacciono i tirocini per disabili, soggetti svantaggiati, richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.


Il tutor designato dal soggetto promotore è tenuto a:

  •   collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
  •   coordinare l'organizzazione e programma del percorso di tirocinio;
  •   monitorare l'andamento del tirocinio affinchè venga rispettato il progetto;
  •   acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta, anche per una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
  •   concorrere alla redazione dell'attestazione finale.


Compiti del tutor nominato dal soggetto promotore:

  •   favorire l'inserimento del tirocinante;
  •   promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo;
  •   aggiornare la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata del tirocinio;
  •   accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante.


INDENNITA'


Costituisce la parte più innovativa del restyling, al fine di evitare usi distorsivi dello strumento, la previsione della corresponsione di un'indennità a favore del tirocinante nella misura di un minimo di 300 euro lordi mensili.


Non possono ricevere tale indennità i tirocinanti percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali.


La partecipazione al tirocinio e la percezione dell'indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.


Le Regioni e le Province autonome potranno definire misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.


E' prevista, per la mancata corresponsione dell'indennità, l'applicazione di una sanzione da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, in proporzione della gravità dell'illecito commesso.

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