Legittima difesa: modifiche definitivamente approvate

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Legittima difesa: modifiche definitivamente approvate

Il Senato ha definitivamente approvato, con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astensioni, il disegno di legge sulla legittima difesa.

Il testo aveva già ottenuto il via libera dell’Aula della Camera lo scorso 6 marzo ed ha richiesto un nuovo passaggio in Senato in considerazione della modifica da ultimo introdotta ai fini dell’adeguamento della copertura finanziaria della spesa per la difesa di persone nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di proscioglimento nel caso di legittima difesa.

Il disegno di legge si compone di 9 articoli e contiene modifiche al Codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.

Nel domicilio, la difesa è sempre legittima 

In primo luogo, viene modificato l’articolo 52 del Codice penale per quanto riguarda la legittima difesa domiciliare, prevedendo:

  • che sussiste sempre il rapporto di proporzione tra difesa e offesa per chi si difende dalle introduzioni o dai trattenimenti di terzi nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora (ma anche in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale), contro la propria volontà espressa o tacita ovvero clandestinamente o con l'inganno;
  • che agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

Eccesso colposo: punibilità esclusa per minorata difesa o grave turbamento

A seguire, è modificato anche l’articolo 55 cp in tema di eccesso colposo, attraverso l’aggiunta di un comma che sancisce l’esclusione della punibilità, nei casi di legittima difesa domiciliare, se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in condizioni di minorata difesa (nel caso, ossia, in cui il terzo abbia agito approfittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Sospensione condizionale solo dopo risarcimento

Tra le novità, il ddl prevede anche una modifica all’articolo 165 cp, stabilendo che nei casi di condanna per il reato di furto in abitazione e furto con strappo, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Stretta per violazione di domicilio, furto in abitazione, rapina

Inasprite, a seguire, anche le pene per alcuni reati contro il patrimonio.

Viene, così ritoccata la fattispecie della violazione di domicilio di cui all’articolo 614 cp, la cui sanzione è aumentata “da sei mesi a tre anni” a da uno a quattro anni” di reclusione.

Inoltre, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato la pena diventa da due a sei anni” di reclusione (al posto dell’attuale forbice “da uno a cinque anni”).

Nel furto in abitazione e nel furto con strappo (articolo 624-bis cp) la reclusione passa dall’attuale previsione “da tre a sei anni” a da quattro a sette anni”, mentre, in caso di reato aggravato, si prevede una pena “da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500” (al posto degli attuali “da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000”).

Stretta anche per il reato di rapina (articolo 628 cp) la cui pena minima diventa di cinque anni, nella fattispecie semplice, e di sei anni, in presenza di aggravanti (in questo caso la multa prevista diventa “da euro 2.000 a euro 4.000” al posto delle attuali “da euro 1.290 a euro 3.098”).

Nel caso, poi, di concorso tra più circostanze aggravanti la pena minima della reclusione diventa di sette anni e la multa da euro 2.500 a euro 4.000.

Modifiche al Codice civile

Le successive modifiche interessano il Codice civile e, in particolare, l’articolo 2044 (sulla legittima difesa) a cui vengono aggiunti due commi ai sensi dei quali, rispettivamente:

  • viene sancita l’esclusione della responsabilità per chi ha compiuto il fatto nei casi di legittima difesa domiciliare;
  • si prevede che, nell’ipotesi di eccesso colposo in stato di minorata difesa o grave turbamento, al danneggiato sia dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Gratuito patrocinio per chi viene assolto per aver agito in stato di legittima difesa

Per finire, le nuove disposizioni introducono novità anche per quanto riguarda il testo unico sulle spese di giustizia (DPR n. 115/2002) attraverso la previsione di un nuovo articolo, 115-bis, recante “Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa”.

In particolare, viene riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 7 marzo 2019 - Legittima difesa: via libera dalla Camera, nuovo passaggio in Senato – Pergolari

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