L’esonero IVS sulla quota dipendenti non riduce l’incentivo NEET 2023

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L’esonero IVS sulla quota dipendenti non riduce l’incentivo NEET 2023

Con il messaggio del 10 agosto 2023, n. 2923, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito alle ipotesi di cumulo dell’incentivo NEET 2023 con altre misure di esonero.

Incentivo NEET 2023

Introdotto dal decreto lavoro, l’incentivo NEET 2023 è rivolto ai datori di lavoro del settore privato che dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023 assumono giovani in possesso dei seguenti requisiti:

  • alla data di assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • non lavorano e non sono inseriti in corsi di studio o formazione (c.d. NEET);
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione giovani.

Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico, intermittente e occasionale e per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine.

MISURA: L’incentivo spetta per una durata di 12 mesi e nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L’Inps, con la circolare del 21 luglio 2023, n. 68, ha specificato che in caso di cumulo con altra agevolazione, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Altresì, l’Istituto Previdenziale aveva precisato che la riduzione trovava applicazione anche con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Tuttavia, tale previsione è apparsa sin da subito inadeguata in quanto l’applicazione dell’esonero contributivo IVS è obbligatorio per il datore di lavoro (il quale, tra l’altro, non ne ricava alcun beneficio).

Nuova interpretazione INPS

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, l’Inps ha fornito opportuni chiarimenti - con messaggio del 10 agosto 2023, n. 2923 - in merito alle ipotesi in cui opera la cumulabilità e la conseguente riduzione al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Tale riduzione, specifica l’Inps, non dovrà essere intesa in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione.

In tal senso, la riduzione dell’incentivo al 20% non trova applicazione per le ipotesi in cui è previsto l’esonero sulla quota dei contributi IVS per il lavoratore.

Presentazione e annullamento delle domande già trasmesse

Alla luce della suddetta interpretazione, coloro che hanno già trasmesso la domanda telematica per la prenotazione delle risorse e che hanno dichiarato di voler fruire dell’incentivo NEET in cumulo con altre misure (riferendosi all’esonero parziale della quota IVS a carico del lavoratore) potranno annullare la richiesta trasmessa, selezionando il tasto “Rinuncia”.

Successivamente, potranno ripresentare una nuova domanda valorizzando l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva”. In tal modo, l’incentivo sarà riconosciuto nella misura massima pari al 60% della retribuzione imponibile.

Ulteriori chiarimenti in merito all’elaborazione delle richieste

Con riferimento all’elaborazione delle richieste si chiarisce che:

  • le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata che verrà effettuata nel mese di settembre 2023;
  • le istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (30 luglio 2023), e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line (entro il 15 agosto 2023) saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione;
  • le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (31 luglio 2023) saranno elaborate secondo il criterio generale, determinato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS (contrassegnate dallo stato di “Aperta) e saranno suscettibili di annullamento a opera dello stesso interessato, laddove l’interessato intenda modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.

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