Licenziamento dirigente distaccato all’estero: quale tassazione per la società italiana?
Pubblicato il 13 gennaio 2026
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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire il trattamento fiscale delle somme corrisposte in sede di conciliazione a seguito di licenziamento, in presenza di un dirigente fiscalmente residente all’estero e di un rapporto di lavoro caratterizzato da distacco internazionale.
La risposta n. 1 del 12 gennaio 2026 fornisce indicazioni operative di particolare interesse per le imprese italiane che operano in contesti multinazionali e che, in qualità di sostituti d’imposta, devono individuare correttamente la potestà impositiva e l’ambito di applicazione delle ritenute alla fonte sulle indennità di fine rapporto.
Caso studiato: trattamento delle somme corrisposte al dirigente distaccato all’estero
La fattispecie oggetto di interpello riguarda una società residente in Italia che aveva alle proprie dipendenze un dirigente assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, con riconoscimento di un’anzianità convenzionale decorrente dal 14 settembre 2004.
Dal 1° gennaio 2022, il dirigente era stato distaccato in Finlandia presso una società del medesimo gruppo, svolgendo l’attività lavorativa in via esclusiva a favore della consociata estera. Nel periodo d’imposta 2025, il lavoratore risultava fiscalmente residente in Finlandia, non integrando i requisiti di residenza previsti dall’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Il rapporto di lavoro veniva risolto per licenziamento in data 31 ottobre 2024. A seguito dell’impugnazione, le parti sottoscrivevano un accordo di conciliazione il 9 maggio 2025, che prevedeva il riconoscimento delle seguenti somme:
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indennità sostitutiva del preavviso, pari complessivamente a 420.000 euro, suddivisa in:
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362.880 euro, riferibili al periodo di attività lavorativa svolta in Italia;
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57.120 euro, riferibili al periodo di attività lavorativa svolta in Finlandia;
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indennità per la cessazione del rapporto di lavoro e del distacco, pari a 930.000 euro, interamente corrisposta dalla società finlandese.
La società istante ha chiesto di chiarire se le somme corrisposte al dirigente dovessero essere assoggettate a imposizione in Italia e, in particolare, su quali importi fosse necessario applicare la ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973.
La questione centrale riguarda, quindi, l’individuazione dello Stato titolare della potestà impositiva, anche alla luce della Convenzione tra Italia e Finlandia contro le doppie imposizioni e dei criteri interpretativi contenuti nel Commentario OCSE.
Quadro normativo di riferimento
L’Agenzia delle Entrate fa presente che:
- ai sensi dell’articolo 3 del TUIR, i soggetti non residenti sono tassati in Italia esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio dello Stato;
- l’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR include tra i redditi soggetti a tassazione separata le indennità percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, comprese le indennità di preavviso;
- l’articolo 23, comma 2, del TUIR considera di fonte italiana tali redditi solo se corrisposti da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Somme imponibili in Italia
Nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 12 gennaio 2026, l’Amministrazione finanziaria opera una distinzione netta tra le somme erogate, fondata su due criteri fondamentali:
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il soggetto che eroga l’indennità;
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il collegamento territoriale tra la somma e l’attività lavorativa svolta in Italia.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che:
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è imponibile in Italia esclusivamente la quota di indennità sostitutiva del preavviso:
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corrisposta dalla società italiana;
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riferibile al periodo di lavoro svolto nel territorio dello Stato (362.880 euro). Su tale importo la società è tenuta ad applicare la ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973;
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non sono imponibili in Italia:
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la quota di indennità di preavviso pari a 57.120 euro, corrisposta dalla società finlandese;
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l’indennità di cessazione del rapporto di lavoro e del distacco pari a 930.000 euro, anch’essa erogata dalla società finlandese, in quanto somme corrisposte da un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, e riferibili ad attività lavorativa svolta all’estero.
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Coordinamento con la Convenzione Italia–Finlandia
La risposta AdE n. 1/2026 evidenzia che le conclusioni raggiunte risultano coerenti anche con l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Finlandia, interpretato secondo il Commentario OCSE, che attribuisce la potestà impositiva allo Stato in cui l’attività lavorativa cui le indennità si riferiscono è stata effettivamente svolta.
Impatti operativi per imprese e professionisti
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2026 rappresenta un importante punto di riferimento per la gestione fiscale dei licenziamenti di dirigenti distaccati all’estero, confermando che:
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la tassazione delle indennità di fine rapporto richiede una valutazione puntuale del nesso territoriale del reddito;
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il sostituto d’imposta italiano deve operare le ritenute solo sulle somme effettivamente riferibili ad attività lavorativa svolta in Italia e dallo stesso corrisposte;
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il corretto coordinamento tra normativa interna e disciplina convenzionale è essenziale per evitare fenomeni di doppia imposizione.
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