Licenziamento dirigente distaccato all’estero: quale tassazione per la società italiana?

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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire il trattamento fiscale delle somme corrisposte in sede di conciliazione a seguito di licenziamento, in presenza di un dirigente fiscalmente residente all’estero e di un rapporto di lavoro caratterizzato da distacco internazionale.

La risposta n. 1 del 12 gennaio 2026 fornisce indicazioni operative di particolare interesse per le imprese italiane che operano in contesti multinazionali e che, in qualità di sostituti d’imposta, devono individuare correttamente la potestà impositiva e l’ambito di applicazione delle ritenute alla fonte sulle indennità di fine rapporto.

Caso studiato: trattamento delle somme corrisposte al dirigente distaccato all’estero

La fattispecie oggetto di interpello riguarda una società residente in Italia che aveva alle proprie dipendenze un dirigente assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, con riconoscimento di un’anzianità convenzionale decorrente dal 14 settembre 2004.

Dal 1° gennaio 2022, il dirigente era stato distaccato in Finlandia presso una società del medesimo gruppo, svolgendo l’attività lavorativa in via esclusiva a favore della consociata estera. Nel periodo d’imposta 2025, il lavoratore risultava fiscalmente residente in Finlandia, non integrando i requisiti di residenza previsti dall’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Il rapporto di lavoro veniva risolto per licenziamento in data 31 ottobre 2024. A seguito dell’impugnazione, le parti sottoscrivevano un accordo di conciliazione il 9 maggio 2025, che prevedeva il riconoscimento delle seguenti somme:

  • indennità sostitutiva del preavviso, pari complessivamente a 420.000 euro, suddivisa in:

    • 362.880 euro, riferibili al periodo di attività lavorativa svolta in Italia;

    • 57.120 euro, riferibili al periodo di attività lavorativa svolta in Finlandia;

  • indennità per la cessazione del rapporto di lavoro e del distacco, pari a 930.000 euro, interamente corrisposta dalla società finlandese.

La società istante ha chiesto di chiarire se le somme corrisposte al dirigente dovessero essere assoggettate a imposizione in Italia e, in particolare, su quali importi fosse necessario applicare la ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973.

La questione centrale riguarda, quindi, l’individuazione dello Stato titolare della potestà impositiva, anche alla luce della Convenzione tra Italia e Finlandia contro le doppie imposizioni e dei criteri interpretativi contenuti nel Commentario OCSE.

Quadro normativo di riferimento

L’Agenzia delle Entrate fa presente che:

  • ai sensi dell’articolo 3 del TUIR, i soggetti non residenti sono tassati in Italia esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio dello Stato;
  • l’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR include tra i redditi soggetti a tassazione separata le indennità percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, comprese le indennità di preavviso;
  • l’articolo 23, comma 2, del TUIR considera di fonte italiana tali redditi solo se corrisposti da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Somme imponibili in Italia

Nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 12 gennaio 2026, l’Amministrazione finanziaria opera una distinzione netta tra le somme erogate, fondata su due criteri fondamentali:

  1. il soggetto che eroga l’indennità;

  2. il collegamento territoriale tra la somma e l’attività lavorativa svolta in Italia.

In particolare, l’Agenzia chiarisce che:

  • è imponibile in Italia esclusivamente la quota di indennità sostitutiva del preavviso:

    • corrisposta dalla società italiana;

    • riferibile al periodo di lavoro svolto nel territorio dello Stato (362.880 euro). Su tale importo la società è tenuta ad applicare la ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973;

  • non sono imponibili in Italia:

    • la quota di indennità di preavviso pari a 57.120 euro, corrisposta dalla società finlandese;

    • l’indennità di cessazione del rapporto di lavoro e del distacco pari a 930.000 euro, anch’essa erogata dalla società finlandese, in quanto somme corrisposte da un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, e riferibili ad attività lavorativa svolta all’estero.

Coordinamento con la Convenzione Italia–Finlandia

La risposta AdE n. 1/2026 evidenzia che le conclusioni raggiunte risultano coerenti anche con l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Finlandia, interpretato secondo il Commentario OCSE, che attribuisce la potestà impositiva allo Stato in cui l’attività lavorativa cui le indennità si riferiscono è stata effettivamente svolta.

Impatti operativi per imprese e professionisti

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2026 rappresenta un importante punto di riferimento per la gestione fiscale dei licenziamenti di dirigenti distaccati all’estero, confermando che:

  • la tassazione delle indennità di fine rapporto richiede una valutazione puntuale del nesso territoriale del reddito;

  • il sostituto d’imposta italiano deve operare le ritenute solo sulle somme effettivamente riferibili ad attività lavorativa svolta in Italia e dallo stesso corrisposte;

  • il corretto coordinamento tra normativa interna e disciplina convenzionale è essenziale per evitare fenomeni di doppia imposizione.

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