Licenziamento via WhatsApp nullo se manca la contestazione preventiva

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La comunicazione del recesso può avvenire anche via WhatsApp, purché la forma scritta sia rispettata e la volontà datoriale risulti chiara e univoca.

Resta tuttavia inderogabile l’obbligo di una preventiva contestazione degli addebiti, la cui omissione determina la nullità del licenziamento e l’applicazione della tutela reintegratoria, anche in realtà aziendali di ridotte dimensioni.

Non possono poi configurarsi dimissioni implicite quando l’assenza del lavoratore è conseguenza di un provvedimento espulsivo già comunicato.

Licenziamento via WhatsApp nullo senza preventiva contestazione: reintegra del lavoratore  

Con la sentenza n. 4481 depositata il 14 novembre 2025 (R.G. 197/2025), il Tribunale di Napoli Nord ha affrontato il caso di un licenziamento disciplinare comunicato tramite WhatsApp, accertandone la nullità in assenza di preventiva contestazione degli addebiti.

La decisione ribadisce la necessità di rispettare le garanzie procedurali previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori anche quando il datore utilizza strumenti informatici per comunicare il recesso.

Il rapporto di lavoro e la comunicazione del licenziamento  

Nel caso esaminato, il lavoratore aveva prestato attività con mansioni di magazziniere, operando di fatto con orario pieno nonostante l’inquadramento part-time al V livello del CCNL Terziario – Confcommercio.

La gestione del personale era formalmente attribuita agli amministratori della società.

Nondimeno, il contabile, soggetto privo di poteri formali di rappresentanza, svolgeva di fatto funzioni operative legate alla gestione quotidiana del personale, comprese comunicazioni relative ad assenze, permessi e pagamento delle retribuzioni.

Il 26 luglio 2024 il dipendente aveva ricevuto tramite WhatsApp un messaggio dal contabile dell’azienda, con il quale gli veniva comunicata la “chiusura del rapporto” per presunte assenze ingiustificate e ritardi.

A seguire, l’amministratore aveva confermato verbalmente la decisione, ribadendo la volontà di procedere al licenziamento.

Nessuna preventiva contestazione, tuttavia, era stata inoltrata al lavoratore, né era stata avviata una procedura disciplinare conforme all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Il lavoratore aveva ricevuto, successivamente, un ulteriore messaggio WhatsApp contenente il cedolino di fine rapporto, con richiesta di sottoscrizione per “nulla a pretendere”.

Le posizioni delle parti  

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento contestando anzitutto l’assenza di una preventiva contestazione disciplinare e sostenendo che la comunicazione ricevuta configurasse un recesso privo delle forme e delle garanzie previste dalla legge.

La società, dal canto suo, aveva affermato che il licenziamento fosse inefficace poiché proveniente da un soggetto privo di poteri rappresentativi e che la mancata presenza in azienda integrasse dimissioni implicite.

In tale prospettiva, la società riteneva quindi di avere diritto a ottenere dal lavoratore il pagamento dell’indennità per mancato preavviso e per questo aveva avanzato domanda riconvenzionale.

La ricostruzione giuridica del Tribunale di Napoli Nord  

Legittimazione ad intimare il licenziamento e ratifica ex art. 1399 c.c.  

Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso del lavoratore, ricostruendo i fatti e le responsabilità datoriali alla luce delle dichiarazioni rese in giudizio e delle norme applicabili.

Anzitutto, è stato chiarito che il licenziamento, pur essendo stato comunicato dal contabile – soggetto privo di poteri formali – era stato comunque espressione di una volontà datoriale già manifestata dall’amministratore, il quale aveva dichiarato di aver considerato il dipendente “licenziato” e di aver interrotto i versamenti contributivi.

Tale circostanza consentiva di ritenere il recesso sostanzialmente autorizzato oppure, quantomeno, tacitamente ratificato dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1399 c.c.

Validità della forma scritta del licenziamento via WhatsApp  

Il Tribunale ha poi precisato che la comunicazione via WhatsApp non determina, di per sé, alcuna invalidità del licenziamento.

Ha quindi ribadito che la forma scritta richiesta dall’art. 2 L. 604/1966 non impone modalità sacramentali: il messaggio WhatsApp può costituire documento informatico idoneo a espressa volontà datoriale, come già affermato dalla giurisprudenza.

Di conseguenza, il licenziamento non poteva essere dichiarato invalido per difetto di forma.

Il vizio decisivo, a ben vedere, non risiedeva nella modalità di trasmissione del recesso.

Violazione dell’art. 7 Statuto dei Lavoratori: assenza di contestazione disciplinare  

L’aspetto dirimente riguardava invece la totale assenza di una preventiva contestazione disciplinare.

Il datore di lavoro aveva proceduto al licenziamento senza attivare alcun procedimento e senza consentire al dipendente di conoscere gli addebiti e difendersi.

Tale omissione, secondo consolidata giurisprudenza, comporta la nullità del licenziamento disciplinare e l’applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori.

Nullità del licenziamento anche nelle imprese sotto i 15 dipendenti  

Questa conseguenza - ha rilevato il giudice del lavoro - opera anche quando l’impresa non raggiunge la soglia dei 15 dipendenti.

Infatti, la nullità derivante dalla violazione dell’art. 7 dello Statuto ha natura di nullità per contrarietà a norma imperativa e rientra tra le ipotesi contemplate dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 23/2015.

Ne deriva che la reintegra trova applicazione anche nelle realtà aziendali di ridotte dimensioni.

La decisione: reintegrazione e condanna della società  

Ordine di reintegrazione nel posto di lavoro  

Nella parte dispositiva, in definitiva, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato la nullità del licenziamento disciplinare e ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel medesimo posto precedentemente occupato.

A tale conseguenza si accompagna la condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento fino al momento della reintegra effettiva, con applicazione di rivalutazione monetaria e interessi nei limiti previsti dall’art. 429 c.p.c.

Ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale  

Il datore di lavoro è stato inoltre condannato a ricostruire integralmente la posizione contributiva e previdenziale del dipendente per l’intero periodo di estromissione, mediante i versamenti omessi.

Per contro, è stata rigettata la domanda riconvenzionale della società relativa all’indennità di mancato preavviso, non essendo mai state rassegnate dimissioni.

Infine, la società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Licenziamento anche tramite strumenti digitali

La sentenza n. 4481/2025 ribadisce che la comunicazione del licenziamento può avvenire anche attraverso strumenti digitali, purché sia possibile verificarne con certezza la provenienza e il contenuto.

Tuttavia, la possibilità di utilizzare mezzi informatici non esonera il datore dall’osservanza rigorosa delle garanzie previste dalle regole disciplinari.

In particolare, la mancanza di una contestazione preventiva dell’addebito costituisce una violazione sostanziale del procedimento e determina la nullità del recesso, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa.

La sentenza, in breve

Sintesi del caso Un lavoratore ha ricevuto la comunicazione di licenziamento disciplinare tramite WhatsApp da un contabile privo di poteri rappresentativi. Nessuna contestazione disciplinare era stata formulata prima del recesso. Il dipendente ha impugnato il licenziamento contestando la forma e la violazione delle garanzie procedurali dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Questione dibattuta Accertare la validità del licenziamento in presenza di: (1) comunicazione via WhatsApp; (2) provenienza da soggetto privo di poteri; (3) assenza di contestazione disciplinare. Ulteriore punto: valutare se la mancata presenza in azienda potesse integrare dimissioni implicite.
Soluzione del Tribunale Il Tribunale ha dichiarato nullo il licenziamento per mancanza di contestazione preventiva, ritenendo invece valida la forma scritta tramite WhatsApp e la ratifica del recesso ai sensi dell’art. 1399 c.c. Disposta la reintegrazione del lavoratore, il pagamento delle retribuzioni maturate e la ricostruzione contributiva. Rigettata la tesi delle dimissioni implicite e la domanda riconvenzionale sull’indennità di preavviso.
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