Lipe: invio comunicazione per il secondo trimestre 2021

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Lipe: invio comunicazione per il secondo trimestre 2021

Appuntamento al 16 settembre per la trasmissione della Lipe - Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA – riferita al secondo trimestre 2021.

Dal 1° luglio 2021 l’A.F. prepara i modelli precompilati dopo che l’avvio, in origine previsto dal 1° gennaio 2021, è stato prorogato dal DL Sostegni (n. 41/2021).

Di norma la Comunicazione va presentata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre; però per i dati del secondo trimestre 2021 (aprile, maggio, giugno) il termine è stato fissato al 16 settembre 2021.

Il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate. Va eseguito l’adempimento anche in presenza di liquidazione con eccedenza a credito.

Non sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. Parimenti, non si deve procedere all’invio se non ci sono dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, se non è stata effettuata alcuna operazione, attiva o passiva).

Qualora, invece, si deve riportare un credito proveniente dal trimestre precedente, sarà necessario procedere con la trasmissione del modulo.

Il modello di Comunicazione e le relative istruzioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia.

L’invio deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Contabilità separate

I contribuenti che hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, DPR n. 633/1972, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per trimestre di riferimento. Se per una delle attività sussiste l’esonero della presentazione del modulo, i relativi dati non saranno indicati.

Iva di gruppo

L’ente o la società commerciale controllante e gli enti o le società commerciali controllati che partecipano alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo sono chiamati a presentare singolarmente le proprie comunicazioni indicando nel campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”, nella sezione “Dati generali” del frontespizio, la partita IVA della controllante e indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento rispettivamente nella colonna 1 o nella colonna 2 del rigo VP14. Deve invece essere omessa la compilazione dei righi VP7, VP8, VP9 e VP13.

La controllante deve presentare anche una Comunicazione periodica - barrando la casella “Liquidazione del gruppo” nel frontespizio senza compilare il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo) - indicando i dati della liquidazione periodica dell’IVA per l’intero gruppo.

Sanzioni

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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