Liquidazione IVA di gruppo. Eccedenze crediti senza garanzia

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Liquidazione IVA di gruppo. Eccedenze crediti senza garanzia

Con risposta n. 191 del 14 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando sussiste l’obbligo di fornire garanzia nell’ambito di una procedura di liquidazione Iva di gruppo in caso di eccedenze di crediti.

La soluzione prende avvio analizzando l’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972, attualmente vigente, il quale al comma 4 elenca le ipotesi al verificarsi delle quali la garanzia è sempre dovuta.

Al di fuori di tali casi, il credito Iva chiesto a rimborso quando è superiore a 30mila euro non va accompagnato dalla garanzia, se sussistono congiuntamente i seguenti adempimenti e condizioni:

  • nella dichiarazione annuale da cui emerge il credito, sia apposto il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano la revisione legale dei conti;
  • alla dichiarazione annuale sia allegata un'autocertificazione con cui il richiedente attesta la sussistenza delle tre condizioni soggettive richieste dal comma 3 dello stesso articolo 38-bis;
  • il patrimonio netto non sia diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si sia ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
  • l'attività stessa non sia cessata, né si sia ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
  • non risultino cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
  • siano stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Tale disciplina è applicabile anche alle procedure di liquidazione dell’Iva di gruppo.

Dunque, le eccedenze di credito della società controllante e delle controllate, utilizzate per compensare i reciproci debiti IVA, non devono essere accompagnate dalla garanzia, qualora sia apposto il visto di conformità sulla dichiarazione annuale da cui emerge l'eccedenza a credito e sia allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Medesimo discorso va fatto per il credito utilizzato negli anni successivi esclusivamente dalla controllante in detrazione dal debito Iva o in compensazione.

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