L'obbligo di prestare soccorso prescinde dai danni effettivi

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L'obbligo di prestare soccorso in caso di sinistro stradale, ai sensi dell'articolo 189 del Codice della strada, viene ad esistere indipendentemente dal fatto che si sia effettivamente verificato un danno alla persona coinvolta e che vi siano altre persone ad assistere; ed infatti – precisa la Cassazione nel testo della sentenza n. 21414 del 7 giugno 2010 - “anche sotto il profilo letterale le espressioni “eventualmente”, riferita al danno, e “ove necessaria”, riferita all'assistenza, escludono che nella fattispecie criminosa sia richiesta a qualsiasi titolo per la sussistenza dell'illecito l'effettiva verificazione del danno alla persona e l'effettiva necessità dell'assistenza, qualificandosi il reato come omissivo proprio, commissibile mediante la mera condotta omissiva dell'obbligo di fermarsi sul posto del sinistro per constatare se qualcuno abbia subito danno alla persona e restargli assistenza, ove necessaria”.

Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, un automobilista era stato condannato per omissione di soccorso in quanto, dopo aver investito un carabiniere - che, tuttavia, era rimasto illeso - si era dato alla fuga senza verificare le condizioni dell'agente. L'uomo si era difeso sostenendo che non fosse tenuto al soccorso sia perchè non si era verificato, nei fatti, alcun danno alla persona sia perchè vi erano altri agenti sul posto che avrebbero potuto prestare agevolmente soccorso al collega.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 - Obbligo di soccorso anche se non c'è danno

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