L’omissione di informazioni mediante “artifici e raggiri” ricade nella truffa aggravata

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La Corte di Cassazione – seconda sezione penale - con la sentenza n. 33841 del 13 settembre 2011, ha respinto il ricorso di un’imputata condannata dalla Corte d’appello di Napoli per truffa aggravata.

La sentenza conferma e rende definitiva la condanna dell’imprenditrice, che aveva omesso delle informazioni rilevanti ai fini dell’ottenimento di finanziamenti statali, ottenendo così illecitamente l’aiuto economico.

Per la Suprema Corte, il rapporto tra i due reati, quello dell’indebita percezione (art. 316-ter c.p.c.) e quello più grave della truffa aggravata (art. 640 c.p), è di sussidiarietà. Di conseguenza, l’imprenditrice ricade nell’ipotesi più grave dato che anche la semplice omissione di informazioni ai danni dello Stato, se messa in atto con intento fraudolento, ricade nella fattispecie della truffa aggravata.

Nella sentenza si legge che: “l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata, essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di queste ultime”. Ne discende, quindi, che: “la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli «artifici o raggiri» descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della «induzione in errore», può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 o 640-bis c.p.”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 - Finanziamenti, chi omette truffa - Alberici
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - Truffa allo Stato con «artifici e raggiri» - A. Gal.

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