L'Uif sull'anomalo utilizzo del trust

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L'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, con comunicazione protocollo n. 1113197 del 2 dicembre del 2013, ha illustrato lo schema rappresentativo dei comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lett. b) del D.lgs 231/2007 collegato all'operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust.

L'Uif segnala come i vari organismi internazionali in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio, e in particolare il GAFI nelle sue 40 Raccomandazioni del febbraio 2012, abbiano da tempo posto in luce i possibili utilizzi abusivi del trust per finalità di riciclaggio. Utilizzi che sono stati anche confermati dall'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e dai vari approfondimenti investigativi.

Alla luce di queste considerazioni, l'Uif ha ritenuto opportuno richiamare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che a vario titolo entrano in rapporto con il trust, in fase d'istituzione o in quella di esecuzione, a prestare particolare attenzione alle caratteristiche e alle finalità del medesimo. In particolare, viene precisato come nella valutazione dei destinatari “assumono centralità le informazioni da raccogliere in sede di adeguata verifica della clientela, specie in ordine alle finalità in concreto perseguite dalle parti, all'identità dei beneficiari e del trustee, alle modalità di esecuzione del trust”.

Per agevolare il lavoro dei destinatari, l'Uif ha elaborato un apposito schema rappresentativo, accluso al testo della comunicazione, in cui sono indicati alcuni comportamenti anomali riconducibili a un utilizzo distorto del trust. In particolare, i fattori che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono tenuti a valutare nei rapporti e nelle operazioni con i trust vengono suddivisi a seconda che riguardino il profilo soggettivo o quello oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo - si legge nello schema allegato alla comunicazione - possono essere considerati anomali: l'istituzione di trust da parte di soggetti che risultano in una situazione finanziaria di difficoltà o prossima all'insolvenza ovvero sottoposti in passato a procedure fallimentari o di crisi o gravati da ingenti debiti tributari con l'Amministrazione finanziaria; la presenza a vario titolo nel trust di soggetti che sono sottoposti a indagini; il conferimento dell'incarico di trustee a soggetto che, in base alle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, presenta un profilo palesemente incoerente con la complessità dell'attività gestoria richiesta e le finalità del trust; la reticenza del trustee nel fornire documentazione inerente al trust; la coincidenza tra disponente e trustee, tra disponente e guardiano, ovvero la sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi; il frequente rilascio da parte del trustee di deleghe ad operare; la revoca del trustee da parte del guardiano priva di apparente giustificazione; trust con finalità che appaiono incongrue rispetto ai rapporti personali, economici o giuridici intercorrenti tra disponente e beneficiari del trust ovvero tra disponente e guardiano; la presenza del disponente fra i beneficiari di capitale o indicazione dello stesso quale unico beneficiario, specie se non risulta chiaramente percepibile la causa istitutiva del trust.

Sotto il profilo oggettivo, i fattori da tenere in considerazione sono: l'istituzione del trust per scrittura privata autenticata e/o atto pubblico con ravvicinata ampia modifica dell'atto stesso mediante adozione di diversa forma giuridica; - l'istituzione del trust in paesi o territori a rischio; la collocazione del trust al vertice di una complessa catena partecipativa, soprattutto se con diramazioni in paesi o territori a rischio; la presenza, nell'atto istitutivo del trust, di clausole che subordinano sistematicamente l'attività del trustee al consenso del disponente, dei beneficiari o del guardiano, impongono al trustee l'obbligo di rendiconto nei confronti del solo disponente, prevedono il sistematico e ingiustificato utilizzo da parte del disponente di beni conferiti in trust; non risultano comprensibili dal disponente in quanto particolarmente complesse; la costituzione in trust di beni la cui consistenza o natura risulti incoerente rispetto alle finalità o alla tipologia del trust, di beni recentemente pervenuti al disponente di cui non sia nota la provenienza, specie nel caso di trust opaco o di aziende con indicazione nell'atto istitutivo del trust di finalità generiche; un'attività gestoria da parte del trustee non coerente rispetto agli scopi che il trust dovrebbe perseguire in base all'atto istitutivo; delle operazioni di gestione effettuate dal trustee con la sistematica presenza del disponente, del guardiano o dei beneficiari; le frequenti dazioni in favore di nominativi ricorrenti in trust opachi; la dazione al guardiano, a titolo di remunerazione per l'incarico svolto, di cespiti del fondo in trust o di somme non corrispondenti a quelli eventualmente previsti dall'atto istitutivo.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Occhi dell'Uif puntati sui trust – Feriozzi
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 22 - Per l'antiriciclaggio nei trust sotto esame i titolari effettivi – Razzante

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