Messa alla prova: stop alla seconda chance, ok della Consulta

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Con la sentenza n. 30, depositata il 17 marzo 2026, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., dichiarando non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze.

La norma oggetto di scrutinio stabilisce che la sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere concessa una sola volta, escludendone quindi la reiterazione.

Nel sollevare la questione, il giudice rimettente aveva prospettato dubbi di compatibilità della disposizione con diversi parametri costituzionali, e in particolare con l’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di eguaglianza, con l’art. 27, commi secondo e terzo, Cost., in relazione alla presunzione di innocenza e alla finalità rieducativa della pena, nonché con l’art. 117, primo comma, Cost., in rapporto all’art. 6, paragrafo 2, della CEDU.

Le censure riguardavano, in particolare:

  • l’irragionevolezza del divieto anche in caso di precedente esito positivo della prova;
  • l’assenza di una deroga dopo il decorso di un significativo lasso temporale.

Natura dell’istituto e discrezionalità legislativa  

La Corte costituzionale ha affrontato la questione partendo da una ricostruzione sistematica della messa alla prova degli adulti, evidenziandone la natura articolata.

L’istituto viene infatti qualificato come uno strumento a carattere composito, in cui convivono profili sostanziali e processuali, e che assolve, al contempo, a una funzione premiale e deflattiva del carico giudiziario. Esso si configura, inoltre, come un percorso connotato da contenuti rieducativi e riparatori, attivato in una fase anticipata rispetto alla celebrazione del giudizio.

Alla luce di tale inquadramento, la Consulta ha ritenuto che la previsione del limite della concessione una sola volta rientri nell’ambito della discrezionalità legislativa nella conformazione degli strumenti di giustizia penale alternativa.

Tale scelta normativa è considerata legittima, purché non si traduca in soluzioni manifestamente irragionevoli, circostanza che, nel caso di specie, viene esclusa.

Presunzione di innocenza: nessuna violazione  

La Corte costituzionale ha inoltre escluso che il divieto di una seconda ammissione alla messa alla prova possa integrare una violazione della presunzione di innocenza, di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., nonché all’art. 6, paragrafo 2, CEDU.

In particolare, la Consulta ha chiarito che l’esito positivo della messa alla prova non comporta alcun accertamento di responsabilità penale in capo all’imputato. Ne consegue che la preclusione alla reiterazione dell’istituto non può essere interpretata come espressione, neppure implicita, di un giudizio di colpevolezza relativo al precedente procedimento.

Il divieto, piuttosto, si fonda sulla diversa considerazione che il soggetto abbia già fruito di un percorso alternativo al processo, caratterizzato da rilevanti contenuti premiali, riparatori e rieducativi. In tale prospettiva, la scelta legislativa si colloca su un piano funzionale e organizzativo dell’istituto, risultando del tutto estranea a qualsiasi logica stigmatizzante o anticipatoria di responsabilità.

Eguaglianza e non comparabilità con altri istituti  

La Corte ha altresì respinto le censure formulate in riferimento all’art. 3 Cost., evidenziando la non omogeneità tra la messa alla prova e gli istituti indicati dal giudice rimettente quali termini di comparazione, tra cui il patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il decreto penale di condanna, l’oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.), l’estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.) e la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).

Secondo la Corte, tali istituti si collocano su un piano strutturale e funzionale diverso. In molti casi, essi presuppongono una pronuncia di condanna o, comunque, l’applicazione di una pena, elemento che li distingue in modo significativo dalla messa alla prova, la quale non conduce a un accertamento di responsabilità penale né all’irrogazione di una sanzione in senso proprio. Inoltre, essi non presentano la medesima configurazione negoziale e anticipatoria che caratterizza la messa alla prova, quale procedimento alternativo al giudizio.

Analogamente, la Consulta ha ritenuto non pertinente il raffronto con la messa alla prova minorile. Quest’ultima, infatti, è connotata da una funzione prevalentemente rieducativa e di reinserimento sociale, che si differenzia in modo marcato dalla disciplina prevista per gli adulti, nella quale assumono rilievo anche profili di natura premiale e deflattiva.

Ragionevolezza del limite e funzione dell’istituto  

Con riferimento ai parametri della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), la Corte costituzionale ha ritenuto che il limite della concessione una tantum della messa alla prova sia coerente con la struttura e la funzione dell’istituto.

In particolare, il carattere marcatamente premiale della messa alla prova giustifica la previsione di restrizioni alla sua reiterazione. La scelta legislativa di consentire l’accesso una sola volta si configura come espressione di un bilanciamento non irragionevole tra, da un lato, le esigenze di risocializzazione dell’imputato e, dall’altro, la tutela dell’interesse pubblico alla repressione dei reati.

La Corte ha escluso, inoltre, che dall’art. 27 Cost. possa desumersi un vincolo costituzionale in favore della reiterabilità dell’istituto, anche a distanza di tempo. In tale prospettiva, il limite previsto dall’art. 168-bis, quarto comma, cod. pen. risponde all’esigenza di preservare la coerenza sistemica della disciplina.

Più in dettaglio, la preclusione alla seconda ammissione è funzionale a:

  • garantire la credibilità dell’istituto, evitando un uso reiterato che ne snaturerebbe la funzione;
  • salvaguardarne l’autentica vocazione rieducativa, quale opportunità significativa e non meramente ripetibile;
  • mantenere un corretto bilanciamento con il principio di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., che verrebbe altrimenti eccessivamente compresso.

Ne deriva che il limite normativo si inserisce legittimamente nell’assetto complessivo dell’istituto, senza risultare sproporzionato o irragionevole.

Il coordinamento con la giurisprudenza costituzionale  

La pronuncia si inserisce in linea di continuità con la precedente giurisprudenza costituzionale, e in particolare con la sentenza n. 174 del 2022, dalla quale non si discosta. Resta, infatti, fermo il principio secondo cui il divieto di una seconda ammissione alla messa alla prova è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo nella specifica ipotesi in cui si proceda per reati connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p., ovvero in presenza di continuazione o concorso formale.

In tali circostanze, la Corte ha valorizzato il fatto che la separazione dei procedimenti possa derivare da scelte processuali o da evenienze non imputabili all’imputato, con la conseguenza che l’applicazione rigida del divieto determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi, tuttavia, il limite della concessione una tantum conserva piena operatività, configurandosi come regola generale del sistema.

Messa alla prova: legittimo il limite della concessione una tantum

La sentenza n. 30/2026, in definitiva, conferma la piena legittimità costituzionale del divieto di una seconda messa alla prova, valorizzando la natura speciale, premiale e anticipatoria dell’istituto.

Il principio affermato è chiaro: la messa alla prova degli adulti costituisce un’opportunità unica, la cui limitazione quantitativa rientra nella discrezionalità del legislatore e non contrasta con i parametri costituzionali evocati.

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