Mobilità aree di crisi industriale complessa: più controlli da Regioni e ministero
Pubblicato il 16 ottobre 2025
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Nuove istruzioni operative relative alla mobilità in deroga destinata ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa: il ministero del lavoro ha infatti emanato la circolare n. 16 dell’8 ottobre 2025, il cui contenuto è volto ad assicurare una gestione uniforme e coerente su tutto il territorio nazionale di questo istituto a tutela delle imprese.
Il riferimento normativo di base è l’articolo 53 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che attribuisce alle Regioni la facoltà di utilizzare le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, destinate agli interventi di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa al fine di proseguire il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori interessati.
Il legislatore ha voluto garantire in questo modo la continuità del sostegno al reddito per quei lavoratori che, pur avendo già beneficiato della mobilità ordinaria o in deroga, si trovano ancora in una situazione di difficoltà occupazionale a causa della persistente crisi industriale del territorio in cui operano.
La misura si inserisce, peraltro, nel più ampio quadro delle politiche attive del lavoro che mirano non solo a fornire un sostegno economico temporaneo, ma anche a favorire il reinserimento lavorativo e la riqualificazione professionale.
Il documento, inoltre, recepisce i pareri forniti dall’ufficio legislativo del ministero del lavoro con nota n. 8434 dell’11 settembre 2025, che ha precisato alcuni aspetti procedurali e chiarito i limiti applicativi della norma, per consolidare un meccanismo di coordinamento tra Regioni, ministero del lavoro e Inps fondato sulla trasparenza delle informazioni e sul monitoraggio costante delle risorse impiegate.
Ambito di applicazione
Rientrano tra i potenziali beneficiari coloro che:
- risultano già dipendenti di imprese con unità produttiva situata in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;
- alla data del 1° gennaio 2017 risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga, senza interruzioni del diritto al sostegno.
Sono invece esclusi dalla misura i lavoratori che hanno terminato il trattamento di mobilità entro il 31 dicembre 2016, poiché non rientrano nel requisito di continuità temporale richiesto dalla norma.
Riferimenti territoriali
Le aree di crisi industriale complessa costituiscono il perimetro territoriale entro cui può essere riconosciuto il trattamento di mobilità in deroga: tali aree sono definite dall’articolo 27 del decreto legge n. 83/2012, che attribuisce al ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) la competenza per il riconoscimento formale delle situazioni di crisi, in collaborazione con le Regioni e previa sottoscrizione di specifici accordi di programma.
Gli accordi definiscono gli interventi di riconversione e riqualificazione industriale necessari per rilanciare i territori colpiti da gravi processi di deindustrializzazione o da eventi economici di particolare rilevanza; in tali contesti, la mobilità in deroga assume quindi una funzione di ammortizzatore sociale transitorio, volto a sostenere il reddito dei lavoratori mentre si realizzano i programmi di recupero produttivo e occupazionale.
La circolare sottolinea infatti l’importanza della coordinazione interistituzionale tra ministero del lavoro, MIMIT, Regioni e Inps proprio per garantire una gestione tempestiva ed efficace delle risorse.
Presentazione e istruttoria delle istanze
Le Regioni assumono un ruolo centrale e operativo nel processo di concessione del beneficio, fungendo da intermediari tra i lavoratori beneficiari e il ministero del lavoro.
In particolare, le amministrazioni regionali sono chiamate a svolgere un insieme articolato di attività che comprende:
- la ricezione delle domande presentate dai potenziali beneficiari del trattamento di mobilità in deroga;
- l’istruttoria delle istanze, volta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa;
- la trasmissione della richiesta formale al ministero del lavoro, completa di tutta la documentazione necessaria.
Solo a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria regionale, infatti, il ministero potrà valutare la sostenibilità finanziaria del trattamento e autorizzarne la prosecuzione.
Per garantire uniformità e tracciabilità delle comunicazioni, la trasmissione della richiesta deve avvenire esclusivamente tramite Pec all’indirizzo dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it, specificando nell’oggetto della comunicazione la dicitura “richiesta di prosecuzione trattamento di mobilità in deroga - Art. 53 ter D.L. n. 50/2017 – Regione [denominazione]”.
Questa procedura, obbligatoria per tutte le Regioni, consente al ministero di gestire in modo strutturato le istanze pervenute e di effettuare un controllo tempestivo sul fabbisogno finanziario complessivo nazionale.
Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, devono inoltre assumere la responsabilità diretta in merito:
- all’esatta individuazione dei beneficiari;
- alla verifica della provenienza territoriale dei lavoratori dalle aree di crisi industriale complessa riconosciute;
- alla coerenza del Piano regionale di politiche attive del lavoro;
- alla veridicità dei dati trasmessi, come previsto dalle disposizioni del decreto legislativo n. 150/2015 in materia di trasparenza e monitoraggio delle politiche occupazionali.
Documentazione richiesta
Ogni istanza regionale deve essere completa, coerente e verificabile, poiché eventuali omissioni o incongruenze comportano la sospensione della procedura o la non ammissibilità della domanda: ecco dunque gli elementi obbligatori che devono essere presenti nella richiesta.
- Fabbisogno finanziario complessivo e per singolo lavoratore: la Regione deve indicare il fabbisogno economico totale relativo a tutte le posizioni ammissibili a seguito dell’istruttoria, nonché il fabbisogno specifico per ciascun beneficiario.
- Questo dato è fondamentale per consentire al Ministero di valutare la copertura finanziaria e la ripartizione delle risorse disponibili ai sensi dei decreti di programmazione congiunti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
- Elenco nominativo dei beneficiari: ogni Regione è tenuta a compilare e trasmettere un modello Excel allegato alla circolare, contenente le informazioni necessarie per il controllo dei requisiti di legge.
- Piano di politiche attive del lavoro e relazione sulle attività di riqualificazione: è obbligatorio allegare il Piano regionale di politiche attive che descriva le misure di accompagnamento previste per i lavoratori beneficiari, come corsi di formazione, percorsi di riqualificazione, tirocini o incentivi all’assunzione.
A questo documento deve essere affiancata una relazione dettagliata che evidenzi:
- la qualità e la coerenza del Piano di politiche attive rappresentano un requisito essenziale per l’approvazione della misura, in quanto la normativa prevede che la mobilità in deroga sia strettamente connessa all’attivazione di percorsi di reinserimento lavorativo.
- le attività di riqualificazione già svolte nel periodo precedente;
- i risultati ottenuti in termini di presa in carico e partecipazione effettiva dei lavoratori;
- gli obiettivi e le azioni programmate per la nuova proroga del trattamento.
Verifiche ministeriali
Dopo la ricezione della documentazione regionale, la direzione generale degli ammortizzatori sociali del ministero del lavoro procede alla verifica di ammissibilità e sostenibilità finanziaria delle richieste pervenute.
Si tratta di una fase determinante, poiché da essa dipende l’autorizzazione formale del trattamento e la conseguente possibilità per la Regione di disporne l’erogazione tramite l’Inps.
Le principali verifiche svolte dal ministero riguardano:
-
controllo dei requisiti di ammissibilità: il ministero accerta che ciascun lavoratore incluso nell’elenco regionale rientri nella categoria dei beneficiari legittimati.
In particolare, viene verificato:-
che il lavoratore fosse beneficiario di mobilità al 1° gennaio 2017;
-
che l’impresa di provenienza abbia sede in un’area di crisi industriale complessa;
-
che sussista la continuità del trattamento senza interruzioni temporali tra la misura precedente e quella nuova richiesta;
-
- durata del beneficio: la durata massima della mobilità in deroga è fissata in dodici mesi, come previsto dall’articolo 53 ter del decreto legge n. 50/2017. Non è consentito il superamento di tale limite, salvo diverse disposizioni normative future;
- verifica della sostenibilità finanziaria e delle risorse disponibili: la direzione generale valuta la compatibilità del fabbisogno regionale con le risorse residue assegnate alla Regione, al netto degli interventi di Cassa integrazione straordinaria in deroga già autorizzati per le medesime aree. La sostenibilità economica del trattamento è condizione imprescindibile per l’approvazione della misura, in quanto le risorse provengono dai fondi già ripartiti con i decreti interministeriali n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017.
Solo a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria, il ministero comunica formalmente alla Regione - e per conoscenza all’Inps - l’avvenuto accertamento della sostenibilità finanziaria.
A questo punto, la Regione può procedere con l’autorizzazione del trattamento di mobilità in deroga, che deve riportare espressamente il riferimento normativo: “art. 53 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.
Tale sistema di controllo incrociato è concepito per garantire:
- la corretta applicazione delle disposizioni normative;
- la regolarità amministrativa e finanziaria delle procedure regionali;
- la verifica dei requisiti dei beneficiari e della loro effettiva partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro.
Il monitoraggio delle risorse autorizzate rappresenta un punto fondamentale del sistema, poiché le somme destinate al trattamento di mobilità in deroga provengono da fondi nazionali limitati e vincolati.
Pertanto, ogni Regione è tenuta a trasmettere dati aggiornati sull’utilizzo delle risorse, indicando:
- l’importo complessivo delle somme impiegate;
- il numero di beneficiari effettivi;
- la durata dei trattamenti concessi;
- le eventuali economie o residui non utilizzati.
L’Inps, quale ente gestore dei pagamenti, collabora attivamente a tale fase fornendo report periodici sulle prestazioni erogate e sui flussi finanziari relativi ai lavoratori inseriti nei programmi di mobilità in deroga.
I dati trasmessi dall’Istituto vengono confrontati con quelli forniti dalle Regioni, al fine di individuare eventuali scostamenti o anomalie che possano indicare irregolarità nella gestione o nella rendicontazione delle risorse.
Le verifiche a campione riguardano sia il rispetto dei requisiti soggettivi dei beneficiari (ad esempio la data di inizio della mobilità, la provenienza territoriale e la continuità del trattamento), sia l’effettiva attuazione delle misure di politica attiva del lavoro previste nei Piani regionali.
Ciò significa che, oltre all’aspetto economico, viene controllato anche il livello di partecipazione dei lavoratori ai percorsi di formazione, riqualificazione o accompagnamento al lavoro previsti come condizione essenziale per l’accesso alla proroga del trattamento.
Un ulteriore elemento introdotto dalla circolare è la previsione di una verifica periodica della sostenibilità finanziaria delle misure, effettuata in collaborazione con la direzione generale del bilancio del ministero. Questo monitoraggio costante consente di disporre di un quadro aggiornato sulle risorse residue, prevenendo il rischio di sovraimpegni e garantendo l’equilibrio complessivo del sistema.
Le attività di controllo non hanno carattere meramente ispettivo, ma si configurano come uno strumento di governance e miglioramento continuo delle politiche di sostegno al reddito.
Relazioni annuali e rendicontazione
Oltre alle verifiche a campione, la circolare stabilisce l’obbligo per le Regioni di elaborare relazioni annuali di rendicontazione sulle misure di mobilità in deroga attuate e sui relativi risultati in termini occupazionali.
Tale attività ha una duplice finalità: fornire al ministero un quadro aggiornato e completo dell’andamento degli interventi regionali e consentire una valutazione dell’impatto delle politiche attive del lavoro associate ai trattamenti di sostegno al reddito.
Le Regioni devono predisporre un report dettagliato contenente:
- il numero totale dei lavoratori coinvolti;
- la durata media dei trattamenti concessi;
- il numero di beneficiari effettivamente presi in carico dai centri per l’impiego;
- le tipologie di interventi di politica attiva realizzati (formazione, orientamento, tirocini, incentivi all’assunzione, ecc.);
- il tasso di reinserimento occupazionale o di partecipazione ai percorsi di riqualificazione.
Le Regioni devono inoltre garantire la trasparenza dei dati attraverso la pubblicazione periodica dei risultati sui propri portali istituzionali e l’invio dei report al ministero entro i termini stabiliti.
Il ministero del lavoro, da parte sua, utilizza tali informazioni per aggiornare le statistiche nazionali, monitorare il rispetto dei limiti di spesa e predisporre relazioni ufficiali da trasmettere al Parlamento e alla Corte dei Conti.
Questo processo di rendicontazione multilivello permette di:
- assicurare un controllo continuo sull’efficienza delle risorse pubbliche;
- individuare tempestivamente eventuali irregolarità o inadempienze;
- promuovere la responsabilità amministrativa e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai lavoratori.
La raccolta e l’analisi dei dati consentono inoltre di delineare un quadro evolutivo delle aree di crisi industriale complessa, individuando le realtà territoriali più critiche e orientando le politiche di intervento verso soluzioni mirate.
Riassumendo
Monitoraggio e controlli nella mobilità in deroga 2025
|
Ambito di controllo |
Soggetto responsabile |
Attività previste |
Obiettivo principale |
Periodicità / Modalità di trasmissione |
|---|---|---|---|---|
|
Verifica dei requisiti dei beneficiari |
Regioni/ministero del lavoro |
Controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi dei lavoratori inseriti nelle istanze regionali. |
Garantire l’accesso alla misura solo ai soggetti aventi diritto (mobilità attiva al 1° gennaio 2017, provenienza da area di crisi complessa). |
In sede di istruttoria iniziale e in verifiche a campione successive. |
|
Controlli a campione |
ministero del lavoro / Inps / Direzione Generale Politiche Attive |
Verifica incrociata dei dati tra Ministero, Regioni e Inps; controlli documentali e amministrativi. |
Assicurare la regolarità delle procedure e la corretta erogazione dei fondi. |
Controlli periodici su campioni rappresentativi di istanze approvate. |
|
Monitoraggio risorse finanziarie |
ministero del lavoro / Direzione Generale Ammortizzatori Sociali |
Analisi dei flussi di spesa e delle somme residue assegnate alle Regioni. |
Prevenire squilibri finanziari e garantire la sostenibilità della misura. |
Trimestrale, tramite report economici regionali e dati Inps. |
|
Verifica misure di politica attiva |
Regioni |
Controllo dell’attuazione dei Piani regionali di politiche attive (formazione, reinserimento, riqualificazione). |
Assicurare la connessione tra sostegno al reddito e percorsi di reimpiego. |
Annuale |
|
Rendicontazione e relazioni annuali |
Regioni/ministero del lavoro/Inps |
Raccolta dati su beneficiari, durata dei trattamenti, esiti occupazionali e impiego delle risorse. |
Valutare l’impatto occupazionale della misura e migliorare la programmazione futura. |
Annuale, mediante relazione ufficiale e pubblicazione sui portali istituzionali. |
|
Analisi e valutazione dell’impatto |
Ministero del lavoro |
Elaborazione del rapporto nazionale di sintesi con indicatori di efficacia e risultati raggiunti. |
Orientare le future politiche di mobilità e riqualificazione lavorativa. |
Annuale, con presentazione al Parlamento e alla Corte dei Conti. |
Indicatori di monitoraggio e fonti di rilevazione
|
Indicatore di monitoraggio |
Descrizione |
Fonte di rilevazione |
Frequenza di aggiornamento |
Finalità del monitoraggio |
|---|---|---|---|---|
|
Numero totale di beneficiari attivi |
Totale dei lavoratori che percepiscono la mobilità in deroga nell’anno di riferimento. |
Regioni / INPS |
Trimestrale |
Valutare l’andamento complessivo della misura e il volume dei soggetti assistiti. |
|
Durata media del trattamento per beneficiario |
Media dei mesi di fruizione del trattamento di mobilità per ciascun lavoratore. |
INPS / Ministero del Lavoro |
Semestrale |
Monitorare la durata effettiva del sostegno al reddito e la sua sostenibilità. |
|
Percentuale di lavoratori reinseriti |
Quota di beneficiari che hanno trovato un’occupazione entro 6 o 12 mesi dalla fine del trattamento. |
Centri per l’Impiego |
Annuale |
Misurare l’efficacia delle politiche attive e la capacità di reinserimento nel mercato del lavoro. |
|
Partecipazione a percorsi di politica attiva |
Numero e percentuale di beneficiari che hanno partecipato ad attività di formazione, orientamento o riqualificazione. |
Regioni |
Annuale |
Valutare la coerenza tra sostegno economico e attivazione dei lavoratori. |
|
Tasso di utilizzo delle risorse assegnate |
Rapporto tra le somme effettivamente spese e le risorse complessivamente attribuite alla Regione. |
Regioni / Ministero del Lavoro / MEF |
Trimestrale |
Garantire il corretto impiego dei fondi pubblici e la tracciabilità delle spese. |
|
Residui finanziari non utilizzati |
Ammontare delle risorse non impegnate o restituite alla fine del periodo di riferimento. |
Ministero del Lavoro / INPS |
Annuale |
Individuare eventuali margini di riallocazione o inefficienze gestionali. |
|
Numero di verifiche ispettive e controlli a campione |
Totale delle attività di controllo realizzate dal Ministero, INPS e Regioni. |
Ministero del lavoro/INPS |
Annuale |
Assicurare la regolarità amministrativa e prevenire irregolarità o abusi. |
|
Indice di coerenza dei piani regionali di politiche attive |
Valutazione qualitativa della conformità dei Piani regionali alle linee guida ministeriali. |
Ministero del lavoro |
Annuale |
Migliorare la programmazione futura e favorire l’allineamento nazionale. |
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