Moda, integrazione salariale: al via le domande per i nuovi beneficiari

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Moda, integrazione salariale: al via le domande per i nuovi beneficiari

L'INPS, con la circolare n. 39 del 7 febbraio 2025, fornisce istruzioni in merito alle modifiche introdotte dalla Legge 20 dicembre 2024, n. 199, che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 28 ottobre 2024, n. 160

Tale decreto introduce disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per migliorare l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, la normativa interviene sulla disciplina del sostegno al reddito per il settore della moda, ampliando la platea dei beneficiari e la durata della misura.

Destinatari della misura di sostegno al reddito

La Legge n. 199/2024 ha modificato l'articolo 2 del Decreto-Legge n. 160/2024, estendendo l’accesso alla misura di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, inclusi quelli artigiani, con un massimo di 15 dipendenti operanti nei settori della pelletteria nonché - limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda - ai settori indicati dalla tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 (codici  ATECO riportati nell'allegato n. 1 alla  circolare n. 39 del 7 febbraio 2025) e al settore dei lavori di meccanica generale (codice ATECO 25.62.00).

Riguardo ai settori di attività ammessi alla tutela, l'INPS ha tuttavia precisato che i datori di lavoro (Industria e Artigianato) operanti nel settore della pelletteria erano già stati annoverati dall’Istituto tra quelli destinatari della misura di sostegno in argomento (allegato n. 1 alla circolare n. 99/2024).

Pertanto sono tenute ad attenersi alle modalità descritte dalla circolare n. 39 del 7 febbraio 2025 i datori di lavoro operanti nei settori:

  • individuati nella tabella A allegata al decreto-legge n. 160/2024, limitatamente alle attività di montatura e saldatura di accessori della moda;
  • dei lavori di meccanica generale, identificato dal codice ATECO 25.62.00.

Per accedere alla misura, i datori di lavoro devono rispettare le seguenti condizioni:

  • essere classificati dall'INPS, ai sensi dell’articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
  • avere una forza occupazionale media fino a 15 dipendenti nel semestre precedente;
  • aver esaurito i periodi massimi di integrazione salariale previsti dal D.lgs. n. 148/2015 o dal Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato (FSBA), come indicato all’articolo 27 dello stesso decreto legislativo.

Durata dei trattamenti

Il trattamento di sostegno al reddito è concesso per un massimo di 12 settimane, con scadenza al 31 gennaio 2025.

I datori di lavoro già destinatari della misura possono fruire dell’intero periodo massimo di 12 settimane.

I datori di lavoro appartenenti ai nuovi settori inclusi dalla legge di conversione possono accedere solo per sospensioni o riduzioni dell’attività a partire dal 28 dicembre 2024 fino al 31 gennaio 2025.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate all’INPS secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto.

Il termine di presentazione è entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativaPer le aziende ammesse alla tutela con la legge di conversione, il termine decorre dal 7 febbraio 2025 (data di pubblicazione della circolare) e scade pertanto il 22 febbraio 2025. 

I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno, come individuati nella circolare n. 99/2024, che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda..

Per i nuovi settori ammessi, la causale da indicare nella domanda è: “ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024".

I richiedenti devono allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestando l’attività principale svolta e l’impossibilità di accedere ad altri ammortizzatori sociali, elenco nominativo dei lavoratori e relazione tecnica.

Per le aziende artigiane, può essere allegata la certificazione del FSBA attestante almeno 26 settimane di Assegno di integrazione salariale nel biennio mobile.

Modalità di pagamento

Il trattamento è anticipato dai datori di lavoro e successivamente recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti (ex articolo 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015).

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 99/2024.

Le risorse sono a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185). L’INPS monitorerà il rispetto del tetto di spesa e, in caso di esaurimento delle risorse, bloccherà l’accoglimento di nuove domande.

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