Monitoraggio fiscale: stop all'invio della Pec per professionisti

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Monitoraggio fiscale: stop all'invio della Pec per professionisti

Decade l'obbligo di comunicare l'indirizzo Pec che gravava su intermediari e professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio entro il 31 ottobre 2014. L'informazione arriva dall'agenzia delle Entrate – risoluzione n. 88 del 14 ottobre – precisando che la comunicazione non va eseguita qualora la Pec richiesta sia già presente nel sistema Ini-Pec.


MONITORAGGIO FISCALE: LE RISPOSTE CON PEC (L. N. 97/2013)

Con il rinnovato intento di controllare e reprimere i fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, la legge n. 97 del 2013 ha apportato modifiche significative all'impianto normativo dedicato al monitoraggio fiscale (D.lgs. 167/1990 - rilevazione ai fini fiscali di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori).

A tale normativa è indirizzato il provvedimento congiuntoEntrate/GDF dell'8 agosto2014, in base al quale l'unità speciale UCIFI e i reparti della Guardia di Finanza possono richiedere agli intermediari e agli altri soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio informazioni circa specifiche operazioni nonché in merito ai contribuenti che le pongono in essere.

Si è stabilito che richieste e risposte vanno effettuate tramite il canale Pec; di conseguenza il provvedimento ha introdotto l'obbligo, per i soggetti destinatari delle richieste, di comunicare l'indirizzo PEC all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2014, tramite Entratel o Fisconline.

A seguito di lamentele avanzate dai Dottori commercialisti contro tale obbligo – ritenuto superfluo in quanto trattasi di evidente caso di duplicazione essendo la pubblica amministrazione già a conoscenza della Pec dei professionisti - con la risoluzione n. 88 del 14 ottobre 2014, l'agenzia delle Entrate ha soppresso l'obbligo in parola nel caso in cui il dato sia presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

I SOGGETTI COINVOLTI DAL PROVVEDIMENTO 8 AGOSTO

Interessati dall'obbligo di comunicazione, secondo quanto contenuto nel provvedimento Entrate/GDF dell'8 agosto 2014, sono:

A) gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.Lgs. 231/2007, ossia:

- banche, Poste italiane Spa ed istituti di moneta elettronica;

- società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV);

- imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;

- agenti di cambio;

- società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

- intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB, gli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB;

- succursali  italiane  dei  soggetti indicati alle lettere precedenti  aventi  sede  in  uno  Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;

- Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Sono da includersi tra gli intermediari finanziari:

- società fiduciarie di cui alla L. n. 1966/1939;

- soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4 e 5, del TUB;

- succursali italiane dei soggetti indicati alle ultime due alinee.

B) gli intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati negli articoli 12, 13 e 14, del D.Lgs. 231/2007, ossia:

- ragionieri, periti commerciali, dottori  commercialisti e consulenti del lavoro;

- periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;

- notai ed avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono operazioni di natura  finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni relative
    al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche, alla gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni,
    all'apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
    all'organizzazione per la costituzione, gestione o amministrazione di società;

- prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti sopra indicati.

Completano l'elenco i soggetti indicati nell'articolo 14 del D.Lgs. 231/2007, tra cui si menzionano le agenzie che si occupano di mediazione immobiliare e l'attività di recupero di crediti per conto terzi.

OGGETTO DELLE RICHESTE

Ai sensi delle modifiche apportate dalla L. n. 97/2013, i reparti speciali della guardia di Finanza e l'unità speciale UCIFI (Ufficio Centrale per il contrasto degli illeciti fiscali internazionali) dell'Agenzia delle Entrate possono chiedere:

1. Ai soggetti di cui alla lettera A)di fornire evidenza delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l'estero, sia che si presentino come un'operazione unica o più operazioni collegate o frazionate, per le quali è richiesto l'obbligo di registrazione ed effettuate per conto di soggetti diversi da quelli per i quali già forniscono informazioni

2. Ai soggetti di cui alla lettera A) e B) l'identità dei titolari effettivi di specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate.

Le richieste da inoltrare ai specificati soggetti devono ottenere una autorizzazione preventiva: del Direttore Centrale Accertamento per quanto riguarda l'agenzia delle Entrate; del Comandante dei Reparti Speciali per quanto riguarda la Guardia di Finanza.

MODALITA' DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI: PEC

Le risposte fornite dagli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.Lgs. 231/2007, devono avere la forma dello schema XML ed essere firmate dal responsabile della struttura accentrata o dal responsabile della sede o dell'ufficio destinatari delle richieste.

Le risposte fornite da soggetti diversi dagli intermediari finanziari ex articolo 11, commi 1 e 2, D.lgs. 231/2007 – tra cui ragionieri, dottori  commercialisti e consulenti del lavoro - devono avere la forma di un documento statico non modificabile, privi di movimenti attivi ed aventi le seguenti estensioni: .pdf, .jpg, .gif, .tiff. Tutte le risposte possono essere trasmesse nel formato compreso .zip.

La risposta inoltrata deve essere considerata valida se viene ricevuto un messaggio Pec, inviato dall'agenzia delle Entrate, il quale certifica la rispondenza della comunicazione ai formati stabiliti.

Qualora le risposte inviate non vengano accettate dal sistema perchè non conformi ai modelli richiesti, è necessario ripresentarle in forma valida entro 5 giorni dal ricevimento del messaggio Pec.

Il provvedimento congiunto informa che sia le richieste che le risposte intercorse tra i soggetti implicati devono essere effettuate utilizzando il sistema PEC.

A tale scopo si è posto come termine ultimo, per la comunicazione dell’indirizzo Pec all’Agenzia delle Entrate, il 31 ottobre 2014.

La trasmissione deve avvenire attraverso i servizi telematici Entratel o Fiscooline (utilizzando il tracciato di cui all'allegato n. 5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del 22/12/2005).

 Per quanto riguarda gli intermediari – articolo 11, commi 1 e 2, D.Lgs 231/2007 – viene ammesso l'uso della casella PEC già comunicata per le richieste e le risposte in materia di indagini finanziarie (art. 32 comma 3 del Dpr 600/73).

Pertanto, qualora non venga effettuata una nuova comunicazione Pec entro il 31/10/2014, si intende confermata quella già comunicata ai fini di cui sopra.

E' stato, poi, previsto un periodo transitorio a favore dei soggetti diversi da quelli ex articolo 11, commi 1 e 2, D.Lgs 231/2007 – professionisti ed altri – per il quale, fino al 31 ottobre 2014, richieste e risposte, seguiranno la via cartacea, con misure tali da garantire la riservatezza delle comunicazioni.

TERMINI PER LE RISPOSTE

Il termine entro cui deve essere fornita la risposta varia a seconda del tipo di dati da inviare:

- con riferimento alle richieste per operazioni superiori a 15.000 euro, gli intermediari finanziarie dispongono di 30 giorni, allungabili di altri 20 in presenza di giustificati motivi e su istanza del soggetto;

- con riferimento alle richieste riguardanti i dati dell'effettivo titolare dell'operazione, i professionisti hanno a disposizione 15 giorni.

ESONERO DALL'INVIO DELLA PEC PER I PROFESSIONISTI

Avuta conoscenza del nuovo adempimento – invio della Pec alle Entrate – il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha manifestato il suo profondo dissenso  inviando una lettera all'agenzia delle Entrate per lamentare l'assurdità dell'obbligo per i propri iscritti in quanto la richiesta in esame costituisce un ulteriore appesantimento per la categoria.

Infatti gli indirizzi Pec sono facilmente reperibili o facendone richiesta diretta al Consiglio nazionale ed agli Ordini territoriali ovvero consultando il registro INI-PEC e ReGIndE.

Di conseguenza si è chiesto di esentare dal nuovo obbligo gli iscritti all’albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Repentinamente è giunta la risposta agenziale chiarendo, con risoluzionen. 88 del 14 ottobre 2014,  che gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non sono tenuti a comunicare all'agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC entro il 31 ottobre 2014, se il dato è già in possesso delle istituzioni pubbliche e non è scaduto.

Il cambio di rotta è da attribuire al principio di semplificazione e ottimizzazione degli adempimenti: i professionisti devono già effettuare la comunicazione dell'indirizzo Pec al sistema Ini-Pec per rendere più agevoli gli scambi di documenti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti. Tale elenco è liberamente accessibile da parte delle pubbliche amministrazioni.

In ultimo viene specificato che l’Agenzia può reperire gli indirizzi di posta elettronica certificata già comunicati sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti con altri organismi associativi.

Restano obbligati all'adempimento coloro che non hanno effettuato la comunicazione della Pec.

 

 

NORME E PRASSI

- D.lgs. 167/1990

- L. n. 97 del 6 agosto 2013 – Art. 9

- Provvedimento Agenzia Entrate e Guardia di Finanza Prot. 2014/105953 dell’8 agosto 2014

- Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 14 settembre 2014

 

 

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