Nei collegi dei revisori l’albo non è unificato

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Dopo l’entrata in vigore della legge che ha istituito l’albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Dlgs 139/2005), con l’unificazione prevista a partire dal 1° gennaio 2008, sono sorti dei problemi riguardanti la norma che impone la presenza nel collegio sindacale degli enti locali di un dottore commercialista e di un ragioniere, oltre a quella di un revisore contabile. Il tutto è successo perché la nuova normativa ha fatto confluire i dottori commercialisti e i ragionieri iscritti nei rispettivi albi nella sezione A (denominata dottori commercialisti) mantenendo comunque l’indicazione del titolo professionale originario. Sul punto è tornato il Tar Puglia che, confermando la posizione già assunta dai giudici amministrativi del Tar Umbria (sentenza 556/2006), ricorda che continua a trovare applicazione la distinzione tra dottori commercialisti e ragionieri prevista dall’articolo 234, comma 2, del Tuel, fino alla conclusione del processo normativo di unificazione tra le due categorie programmato per il 31 dicembre 2016. Fino a tale data, infatti, commercialisti e ragionieri continueranno a costituire due categorie distinte, ciascuna delle quali procederà separatamente all’elezione degli organi istituzionali. La distinzione vale sia per l’elettorato attivo che passivo. Il Tar Puglia boccia, così, l’interpretazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che riteneva che dal 1° gennaio 2008 i richiami ai precedenti ordini contenuti nelle leggi vigenti dovevano intendersi riferiti indistintamente alla Sezione A del nuovo albo.
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