Nel fallimento la parcella tagliata conserva l’imposta

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Con la risoluzione n. 127/E/2008, l’agenzia delle Entrate fornisce delle spiegazioni riferite ai fallimenti, ma che si possono estendere anche ai concordati preventivi. Nelle procedure fallimentari, il credito di rivalsa Iva relativo a prestazioni professionali svolte prima del fallimento e non ancora fatturate, è ammesso in privilegio speciale o, in mancanza di beni sui quali esercitarlo, in chirografo. Tuttavia, molte volte in sede di riparto, c’è capienza solo per il credito imponibile della prestazione professionale. L’Agenzia, a tal proposito, precisa che se il piano di riparto prevede il pagamento parziale del credito per le prestazioni rese prima del fallimento e fa riferimento solo all’imponibile iscritto nei crediti privilegiati, il professionista deve emettere la fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, scorporando la relativa Iva.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Fallimenti e scorporo Iva - Poggiani

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