Neutralità riservata all’attività d’impresa

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In risoluzione n. 162 di ieri, le Entrate chiariscono che l’estinzione di più enti pubblici che confluiscono in un nuovo ente che ne accorpa le finalità genera una fusione per incorporazione assimilabile a quella che avviene tra le società di diritto privato. Il riferimento di legge è l'articolo 172 del TUIR se gli enti pubblici svolgono anche attività imprenditoriale. In tal caso opera la neutralità fiscale quando i beni usati dagli enti incorporati in regime di impresa confluiscono, a seguito dell'operazione di fusione, in un'attività d'impresa dell'ente incorporante. Altrimenti, quella prodotta è un'ipotesi di realizzo che genera plusvalenza tassabile (si veda il caso della trasformazione eterogenea).
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Ente pubblico, fusione privata – Poggiani

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