Niente acquisizione di documenti correlati al pvc se il contribuente dimostra l’effettività dei costi

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7078 del 24 marzo 2010, ha respinto un ricorso del Fisco in cui si contestava ai giudici delle Commissioni tributarie di non aver ordinato, nel corso del processo in cui si contestavano a un'azienda le detrazioni illegittime per fatture false, l’acquisizione dei documenti citati nel pvc della Guardia di Finanza e, dunque, di non aver esercitato il potere istruttorio recato dall’articolo 7 del decreto legislativo 546/1992.

La Corte chiarisce che l’articolo citato “trova applicazione solo quando l'assolvimento dell'onere della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile”. Nel caso esaminato, invece, il contribuente aveva provato di aver realmente sostenuto i costi detratti con giustificazioni logiche, foto e documenti.

Nella sentenza viene, altresì, precisato che nessuna valenza probatoria è attribuibile al pvc che non motiva l’inesistenza delle operazioni.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 33 – Il Pvc fa fede solo se “spiega” – Falcone, Iorio
  • ItaliaOggi, p. 26 – La Ctp non acquisisce i documenti correlati al pvc - Alberici

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