Niente diffamazione per il giornalista che riferisce di intercettazioni poi rivelatesi false

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Per la Cassazione – sentenza n. 5081/2010“l'esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva, o anche solo putativa, della notizia”; la stessa, tuttavia, deve essere “frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti”.

Alla luce di tale principio, i giudici di legittimità hanno confermato la pronuncia con cui la Corte di appello di Roma aveva assolto quattro giornalisti de “La Repubblica” dal reato di diffamazione per il quale gli stessi erano imputati a seguito della pubblicazione di tre articoli  sul contenuto di alcune intercettazioni di colloqui che, successivamente, erano risultate false. Il giornalista, spiega la Corte, deve essere considerato esente da responsabilità “non in virtù della mera verosimiglianza dei fatti narrati, ma solo a seguito dell'avvenuta dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo, con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico, della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati".
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 – Non diffama la pubblicazione dei brogliacci

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