Niente riparazione per ingiusta detenzione in caso di colpa grave

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Con una sentenza del 9 settembre 2009, la n. 35030, la Cassazione ha confermato una decisione con cui la Corte d'appello di Roma aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da un uomo che era stato prosciolto dall'accusa di aver partecipato, con finalità eversive, a un'organizzazione criminale. I giudici di secondo grado, in particolare, avevano ravvisato nella condotta dell'uomo una “colpa grave” nella determinazione del suo stato detentivo in quanto soleva avere contatti e frequentazioni con il mondo della militanza anarchica. Dello stesso avviso la Corte di legittimità, la quale ha anche aggiunto che, nel caso di specie, la condotta del soggetto aveva posto in essere una situazione tale da dare una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento, da parte dell'autorità giudiziaria, con il provvedimento cautelare. In questi casi, continua la IV sezione penale, “la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale” in quanto deve valutare “se le condotte si posero come fattore condizionante alla produzione dell'evento detenzione”.
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