No al credito per la ricerca all’affidataria se la società committente è localizzata in Svizzera

Pubblicato il



La società istante, residente nel territorio dello Stato, che ha stipulato con la società capogruppo un contratto che la vede affidataria di attività di ricerca e sviluppo, chiede all’agenzia delle Entrate se può fruire del credito d’imposta per i costi della citata attività (ex articolo 1, commi 280 e seguenti, della Finanziaria 2007) in considerazione del fatto che la società capogruppo, residente nei Paesi Bassi, opera per il tramite della stabile organizzazione avente sede in Svizzera, paese non appartenente all’Unione europea, non aderente all’accordo sullo spazio economico europeo e non incluso nella lista di cui al DM 4 settembre 1996.

L’Agenzia risponde, con la risoluzione n. 235 del 24 agosto 2009, che per quanto affermato nell’istanza la società committente si ritiene localizzata in Svizzera, dove svolge l’attività di ricerca per il tramite della stabile organizzazione. Quindi, il requisito soggettivo di cui all’articolo 17, comma 2, del Dl n. 185/2009, per cui le “imprese” committenti devono essere residenti o localizzate in Stati dell’Unione Europea, dello SEE o inclusi nella lista di Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni nella situazione prospettata non risulta rispettato.

Conseguentemente, la società interpellante non ha diritto al credito d’imposta: la Svizzera non fa parte dell’Unione Europea, non aderisce allo Spazio economico europeo e non offre all’Amministrazione finanziaria italiana un adeguato scambio di informazioni.

Gioia Lupoi

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 – R&S, credito legato all’effettiva residenza del committente – Stroppa

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito