No al cumulo del 55% con agevolazioni comunitarie, regionali o locali

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3 del 26 gennaio 2010, risponde ad un interpello sulla cumulabilità delle agevolazioni comunitarie, regionali o locali con la detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico.

Si spiega che il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale (legge n. 296 del 2006), deve scegliere tra il beneficio della detrazione o la fruizione di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

Questo è quanto deriva dal recepimento della direttiva 2006/32/Ce, che ha portato l’iniziale compatibilità disposta dal Decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 all’incumulabilità (con erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi, da parte della comunità europea, delle regioni o degli enti locali) del Decreto legislativo 115/2008, di attuazione della direttiva comunitaria, con l’abrogazione dell’articolo 10, comma 2, del Decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Bonus 55% energia, vietato il cumulo con altre agevolazioni – Stroppa

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