No al risarcimento da demansionamento se prevalgono le mansioni della qualifica di appartenenza

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Secondo la Suprema corte di legittimità – sentenza n. 4301 del 21 febbraio 2013 – è da ritenere legittima l’adibizione del dipendente a mansioni inferiori per esigenze di servizio laddove venga comunque assicurato, in modo prevalente ed assorbente, l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza.

E ciò, soprattutto qualora venga accertato – come nel caso di specie - che l'espletamento delle mansioni inferiori, in quanto implicanti un impiego di energie lavorative di breve durata, “non incidono sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza”.

Sulla base di detti assunti la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da un dipendente comunale al fine di vedersi riconoscere un risarcimento dei danni professionali, morali ed esistenziali asseritamente subiti a causa del demansionamento di cui lamentava essere stato oggetto.
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