No alle imposte ipocatastali e Registro fisso per le cessioni di aree ai Comuni

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La cessione a titolo gratuito di aree sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione, a favore di un comune, è esente dalle imposte ipotecarie e catastale e sconta l’imposta di registro in misura fissa, anche se l'articolo 10, comma 4, del Dlgs. 23/2011 ha disposto che, dal 1° gennaio 2014, sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie in relazione agli atti a titolo oneroso aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili.

Questa la riposta offerta dall’Agenzia delle entrate – risoluzione n. 68 del 3 luglio 2014 - ad un Comune che chiedeva se l’atto di cessione relativa alla fattispecie indicata potesse ancora beneficiare del trattamento di favore previsto dall’articolo 32 del Dpr n. 601/1973.

L’Agenzia ribadisce che le agevolazioni di cui all’articolo 32 del Dpr 601/1973 non trovano più applicazione, dall’inizio di quest’anno, in relazione agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso, mentre restano applicabili per gli atti stipulati, dalla stessa data, ma posti in essere a titolo gratuito.

Dal momento che l’articolo 28 della legge urbanistica n. 1150/1942 sancisce che “l’autorizzazione del Comune alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda, tra l’altro, la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria” è evidente che è lo stesso legislatore a qualificare tali cessioni come atti a titolo gratuito.

Pertanto, sulle cessioni a titolo gratuito ai comuni delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione continuano ad applicarsi le previsioni recate dall’articolo 32 del Dpr 601/1973.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - Cessioni ai Comuni, Registro fisso - Busani

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