Non sussiste l’obbligo di preavviso per le dimissioni fino all’anno del bambino

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Con la risposta all’interpello n. 28 del 7 novembre 2014, il Ministero del Lavoro ha ricordato che le modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 all’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, comportano che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, devono essere convalidate dal servizio ispettivo della DTL.

Tale disposizione ha esteso ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, al fine di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore.

Tuttavia, chiarisce il Ministero, le modifiche relative all’estensione temporale riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse per cui la previsione di cui all’art. 55, comma 5, in forza della quale, in caso di dimissioni, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso, si riferisce alle dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino.
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