Notai Campania su scissione asimmetrica e fusione sul web

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Notai Campania su scissione asimmetrica e fusione sul web

Il Comitato regionale dei notai della Campania ha di recente pubblicato due massime con le quali vengono analizzati alcuni aspetti delle fusioni e scissioni aziendali.

Massima n. 24 - Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione

Il nuovo articolo 2501-ter del Codice civile sancisce in relazione alle operazioni di fusione, ma si può applicare anche alla scissione, che in alternativa al deposito presso il Registro delle imprese, il progetto di fusione possa essere pubblicato nel sito internet della società chiamata a deliberare l’operazione di fusione, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Con la massima n. 24 del 2017, i notai della Campania hanno specificato che la pubblicazione sul sito internet della società, invece che nel Registro imprese, del progetto di fusione e scissione è consentita a patto che si verifichino alcune condizioni:

  • nel Registro delle imprese deve essere indicato l’indirizzo internet della società;
  • il progetto deve essere caricato sul sito in un documento in formato .pdf firmato digitalmente;
  • l’avvenuta pubblicazione sul sito deve avere data certa;
  • terminato il prescritto periodo di pubblicazione, la consultabilità del progetto nel tempo posteriore deve essere assicurata mediante la sua allegazione al verbale della deliberazione assembleare che approva il progetto.

Dunque, ciò che i notai vogliono sottolineare è che, ai fini della validità della pubblicazione online del progetto, è necessario che vengano adottate misure idonee ad assicurare, che durante tutto il periodo della pubblicazione, il progetto pubblicato sul sito internet della società non subisca modificazioni rispetto al testo inizialmente fatto oggetto di upload.

Nella massima vengono offerti anche alcuni suggerimenti su come far rispettare le suddette condizioni. Per esempio, affinchè il progetto di fusione/scissione caricato sul sito internet sia autentico, immodificabile e di contenuto identico per tutto il periodo di pubblicazione, si suggerisce che il progetto venga caricato sul sito mediante upload sia di un documento “in chiaro” sia di un altro documento, di identico contenuto, apprestato in formato .pdf con firma digitale, in modo da non essere alterabile e da poterne controllare la provenienza utilizzando un programma di verificazione della firma.

Massima n. 28 - scissione parziale: partecipazione alle società di nuova costituzione

In questa massima, i notai della Campania offrono una loro interpretazione piuttosto flessibile dell’articolo 2506 del Codice civile, in tema di scissione “asimmetrica”.

Tale disposizione prevede che la scissione cosiddetta “asimmetrica” possa attuarsi, con consenso unanime, laddove ad alcuni soci della società scissa non siano attribuite azioni o quote delle società beneficiarie della scissione, ma piuttosto azioni o quote della società scissa.

Si tratta di una particolare fattispecie di scissione, in base alla quale non tutti i soci della società scissa divengono soci della società beneficiaria, poiché quelli che non assumono la qualità di socio nella società beneficiaria accrescono proporzionalmente la loro quota di partecipazione alla società scissa, in correlazione al valore del patrimonio scisso e alla conseguente diluizione (o al conseguente annullamento) della partecipazione nella società scissa dei soci che entrano nella società beneficiaria.

Con la massima n. 28/2017 i notai campani ritengono legittima la scissione con la quale si costituiscano tante società unipersonali beneficiarie quanti sono i soci della società scissa.

Ciascuna di tali società unipersonali avrà come socio uno dei soci della società scissa, i quali rimangono soci anche della società scissa con le medesime quote di partecipazione che essi avevano prima della scissione. Ognuna delle società beneficiarie, rispetto alle altre, deve essere dotata in sede di scissione di un patrimonio proporzionale alla quota di cui il loro unico socio è titolare nella società scissa.

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