Notifica al legale rappresentante efficace nei confronti dell’ente

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Notifica al legale rappresentante efficace nei confronti dell’ente

Se la notificazione indirizzata alla persona fisica che rappresenta l’ente è andata a buon fine, essa ha effetto nei confronti della persona giuridica rappresentata, ove l’atto notificato (e non il plico) contenga le indicazioni richieste dalla legge ed idonee a dimostrare in modo inequivoco che l’effettivo destinatario sia la persona giuridica.

Specifiche indicazioni: sono necessarie sull’atto, non sul plico

In particolare, nella notificazione alla persona giuridica eseguita alla persona fisica che la rappresenta, deve essere indicata la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale.

E le suddette indicazioni devono essere contenute non sul plico, ma proprio sull’atto da notificare ove sia eventualmente contenuto in un plico; ed infatti, il plico ben potrebbe mancare, posto che la norma in esame si riferisce espressamente anche a notificazioni, ad esempio, a mani proprie, in cui non vi è alcun plico.

Il principio è stato di recente precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 14230 depositata l’8 luglio 2015 e con cui è stato respinto il ricorso avanzato da una Banca volto a far valere l’asserita insanabile invalidità della notifica di un atto tributario effettuata ad una persona fisica senza la specificazione, nel plico, della qualità di legale rappresentante dalla stessa ricoperto, né l’indicazione della denominazione sociale dell’ente.

Nella decisione di merito, la notifica in esame era stata considerata affetta da mera irregolarità o da nullità sanabile e non, come paventato dalla ricorrente, da inesistenza o nullità insanabile.

I giudici di secondo grado avevano sottolineato come, nella specie, la fattispecie notificatoria realizzata corrispondesse non a quella di cui alla seconda parte del primo comma dell’articolo 145 del Codice di procedura civile, ma a quella di cui alla prima parte del medesimo comma, ed ossia “alla persona giuridica nella sede di questa”.

In tale contesto, era ininfluente la mancata indicazione all’esterno del plico della qualità di legale rappresentante della Banca, in quanto sussistevano elementi, sia esterni che interni al plico medesimo, che colmavano” tale mancanza, rendendo valida la notificazione, inequivocabilmente diretta all’istituto di credito, nella sua sede.

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