Nuova Sabatini Green, nuove regole per le domande del 2023

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Nuova Sabatini Green, nuove regole per le domande del 2023

Con avviso del 6 dicembre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy annuncia la pubblicazione della circolare n. 410223, con la quale vengono definite le istruzioni per la corretta attuazione dell’intervento anche noto come Nuova Sabatini, oltre che gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura.

Nuova Sabatini green, cosa è

Si ricorda che l’agevolazione “Beni strumentali” – conosciuta anche come Nuova Sabatini - ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese, sostenendo gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Nello specifico, la Nuova Sabatini green è dedicata agli investimenti a basso impatto ambientale e nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Con la circolare ministeriale del 6 dicembre vengono fissati termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, del 22 aprile 2022, che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% prevista per gli investimenti green.

NOTA BENE: Le disposizioni della nuova circolare si applicano a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023.

Per le domande presentate anteriormente a tale termine, per le quali alla predetta data del 1° gennaio 2023 non risulti trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036, trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 13 della presente circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.

Nuova Sabatini green, soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione, le micro, piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • abbiano sede legale o un’unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Le suddette imprese devono avere al momento della presentazione della domanda la sede legale o una unità locale in Italia.

Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese non residenti nel territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea e che alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia e che dimostrano il possesso dell’unità locale in Italia in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

ATTENZIONE: Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca.

Non possono, invece, beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Nuova Sabatini green, spese ammissibili

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi d’investimento, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

I beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato il programma d’investimento.

Non sono, invece, ammesse le spese:

  • per l’acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
  • relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, fatti salvi i beni “ad uso mostra” e quelli venduti “con riserva di gradimento” o “a prova”;
  • relative a macchinari, impianti, attrezzature e software acquistati con permute e contributi in natura;
  • connesse a commesse interne;
  • per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere;
  • che si riferiscono a “immobilizzazioni in corso e acconti”;
  • di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
  • per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
  • relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
  • imputabili a imposte e tasse;
  • relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
  • relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e gas;
  • per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere;
  • ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di IVA;
  • relative a macchinari, impianti e attrezzature rigenerati.

Le suddette spese devono essere necessarie per beni che devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito,
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

Tipologia di agevolazione

Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

  • di durata non superiore a 5 anni;
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Per quanto riguarda, invece, il contributo del Ministero, si tratta di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari;
  • 3,575% per gli investimenti 4.0;
  • 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).

Nuova Sabatini green, come presentare la domanda

Come si legge nell’articolo 9 della nuova circolare del MIMIT, la domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata al punto 9.3, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione.

In allegato alla circolare viene riportato anche lo schema di domanda di agevolazione, che deve essere sottoscritta, a pena di improcedibilità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell’amministrazione digitale”.

La domanda di agevolazione deve essere compilata, pena l’improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” presente nella piattaforma.

Le nuove modalità di presentazione delle domande disciplinate dalla circolare del 6 dicembre si applicano a partire dal 1° gennaio 2023.

Allegati

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