Nuove misure di contrasto e vaccini anti-covid in azienda, i protocolli del 6 aprile 2021

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Nuove misure di contrasto e vaccini anti-covid in azienda, i protocolli del 6 aprile 2021

Il 6 aprile 2021, i Ministri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, con il Commissario straordinario all’emergenza Covid, l’INAL e la parti sociali, hanno condiviso l’aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro ed il protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro.

Misure di contrasto alla diffusione del Covid-19

Facendo seguito ai precedenti accordi del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020, su istanza del Ministro del Lavoro e della Salute, le parti sopramenzionate hanno provveduto, con la nuova intesa del 6 aprile 2021, a rivedere ed aggiornare le disposizioni per l’adozione di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, quale documento tecnico avente lo scopo di assicurare adeguati livelli di protezione per le persone.

Come già previsto dalla precedente intesa, si rammenta che la mancata attuazione delle indicazioni contenute comporta la sospensione dell’attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Premesso che il DPCM del 2 marzo 2021 ha già previsto alcune misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, tra cui l’invito alla massima fruizione del c.d. lavoro agile, l’incentivazione al godimento di ferie o congedi retribuiti, l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e promuovere sanificazioni periodiche dei luoghi di lavoro anche attraverso la richiesta di ammortizzatori sociali, con l’aggiornamento del protocollo concernente le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 in ambienti di lavoro, le parti stipulanti hanno – per la prima volta – citato il compito del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nei luoghi di lavoro, prevedendo espressamente che lo stesso debba, unitamente al datore di lavoro, al medico competente ed al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) valutare le misure da adottare per il contenimento del rischio da contagio da Covid-19.

Invero, già dallo scorso mese di marzo 2020 è certamente necessario che le imprese abbiano aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in considerazione del modificato rischio biologico, sia correlato che non, alle mansioni effettivamente svolte.

Nella tabella seguente viene indicata, sinteticamente, la ricognizione delle misure da adottare per il contenimento e la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro:

Obblighi di informazione

L’azienda, anche tramite apposita cartellonistica, dovrà informare tutti i lavoratori e chiunque faccia ingresso nei locali aziendali:

  • dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali;
  • di non poter permanere in azienda in presenza di situazioni di pericolo quali sintomi influenzali o di contatto con persone positive ovvero provenienza da zone ad alto rischio di contagio;
  • di rispettare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro relativamente al mantenimento della distanza di sicurezza ed alle regole di igiene delle mani;
  • di comunicare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi sintomo influenzale accusato.

L’azienda dovrà fornire adeguati DPI al personale anche, eventualmente, valutando l’utilizzo di strumenti di protezione di tutela superiore (mascherine FFP2 o FFP3) nei casi di rischio specifico della mansione.

Modalità di ingresso in azienda

Prima di accedere al luogo di lavoro dovrà essere verificata la temperatura corporea. Il datore di lavoro dovrà precludere, ove informato, l’accesso in azienda di personale che abbia, negli ultimi 14 giorni, avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 ovvero provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. In tal senso, appare opportuno rammentare, che ove vengano raccolti tali dati – specie nei casi di rientro in servizio –, al fine di tutelare i diritti in materia di privacy, sarà opportuno che non venga specificato l’eventuale soggetto positivo con il quale il dipendente sia stato a contatto ovvero la specifica del paese di provenienza.

La riammissione in servizio a seguito di positività al virus potrà avvenire solo dopo l’esito negativo del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata. Pertanto, non potranno essere ammessi in servizio i c.d. positivi di lungo periodo, se non dopo la negativizzazione.

Per quanto concerne la riammissione in servizio di lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero dovrà essere, preliminarmente, effettuata la visita medica ex art. 41, comma 2, lett. e-ter, D. Lgs. n. 81/2008 (generalmente prevista per i casi di assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni) al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Per le aree in cui vi siano focolai epidemici, l’autorità sanitaria potrà disporre misure aggiuntive specifiche che dovranno incontrare la massima collaborazione del datore di lavoro e del medico competente, ove presente.

Riammissione in azienda

Lavoratori positivi asintomatici

Isolamento fiduciario di almeno 10 giorni dalla positività, al termine del quale sia stato eseguito un tampone molecolare con esito negativo (10 giorni + test negativo).

Lavoratori positivi sintomatici

Isolamento fiduciario di almeno 10 giorni dalla positività, al termine del quale sia stato eseguito un tampone molecolare con esito negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui 3 senza sintomi + test negativo).

Lavoratori positivi di lungo periodo

Soggetti in isolamento fiduciario da almeno 21 giorni che, ancorché non presentino sintomatologia da almeno una settimana, dovranno attendere la negativizzazione al tampone molecolare o antigenico.

 

Pulizia e sanificazione

L’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni di svago secondo le indicazioni della Circolare 22 maggio 2020, n. 17644, del Ministero della Salute.

Nei casi di presenza di soggetti positivi dovrà essere eseguita la sanificazione straordinaria degli ambienti.

Dispositivi di protezione individuale

Tra i dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 74, comma 1, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rientrano le c.d. mascherine chirurgiche.

In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, sia all’aperto che al chiuso, è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi ovvero di strumenti di protezione individuale di livello superiore. Sono esclusi da tale obbligo le attività svolte in condizioni di isolamento.

Pertanto, in considerazione della valutazione dei rischi posta e dalla mappatura delle diverse attività aziendali si adotteranno i DPI idonei.

Organizzazione del lavoro

Le imprese, anche mediante intese con le rappresentanze sindacali aziendali potranno:

  • disporre la chiusura di reparti diversi dalla produzione ovvero di quelli per i quali sia possibile ricorrere al lavoro agile;
  • procedere alla rimodulazione dei livelli produttivi o assicurare piani di turnazione aventi l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Le predette intese potranno definire l’accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali assicurando, se del caso, opportune rotazioni del personale coinvolto o definire in via prioritaria l’utilizzo di diversi istituti contrattuali quali permessi, ROL, banca ore o ferie arretrate e non fruite.

Preliminarmente all’invio in trasferta dei lavoratori, nazionale o internazionale, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente ed il RSPP, dovrà tenere conto dell’andamento epidemiologico della sede di destinazione.

Medico competente, datore di lavoro, RSPP e RLS dovranno collaborare per l’identificazione e l’attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio. 

Dovrà essere attuata la sorveglianza sanitaria eccezionale, ai sensi dell’art. 83, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, per i lavoratori fragili. 

Il medico competente, in considerazione della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’attuazione di strategie di testing/screening.

La realizzazione di piani vaccinali aziendali

Con ulteriore accordo del 6 aprile 2021, Ministro del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo Economico con il Commissario straordinario all’emergenza Covid-19, l’INAIL e le Parti sociali, hanno definito il Protocollo nazionale per la realizzazione di piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19.

L’intesa è finalizzata a realizzare piani di vaccinazione diretta dei lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale tali soggetti prestano la propria opera a favore dell’azienda, richiedibili dal datore di lavoro, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sia singolarmente che in forma aggregata con altre imprese, con il supporto ed il coordinamento delle Associazioni di categoria.

Verranno, dunque, individuati luoghi di lavoro destinati all’inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 in favore di lavoratrici e lavoratori che ne facciano volontariamente richiesta, tenuto conto delle Indicazioni ad interim fornite dall’Istituto assicurativo.

In particolare, la vaccinazione potrà essere effettuata nell’ambiente di lavoro dal medico competente ovvero da altri sanitari convenzionati, fermo restando che la responsabilità generale e di supervisione rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale per il tramite dell’Azienda Sanitaria di riferimento.

La fornitura dei vaccini verrà assicurata dalla Struttura di supporto al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, ma saranno necessari i seguenti presupposti:

  • la disponibilità dei vaccini;
  • la disponibilità dell’azienda;
  • la presenza del medico competente ovvero del personale sanitario;
  • la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione dei vaccini;
  • l’adesione volontaria ed informata dei lavoratori;
  • il rispetto della normativa in materia di privacy.

I datori di lavoro che intendono promuovere piani aziendali di vaccinazione potranno formulare richiesta, anche per il tramite delle Associazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria di riferimento. All’atto della presentazione del piano aziendale dovranno essere indicati il numero di vaccini richiesti – in considerazione dei lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione.

I costi di realizzazione del piano aziendale di vaccinazione, ivi inclusi quelli per la somministrazione, saranno interamente a carico del datore di lavoro, eccetto che per quelli derivanti dalla fornitura dei vaccini, dai dispositivi per la somministrazione e la messa a disposizione di strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite.

Il medico competente dovrà, comunque, fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi ed i rischi connessi alla vaccinazione, assicurando l’acquisizione del consenso informato dell’interessato, il triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati.

In alternativa alla somministrazione diretta, il datore di lavoro potrà ricorrere a strutture sanitarie private con cui sottoscrivere una specifica convenzione.

I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie INAIL, con oneri a carico dell’Istituto assicurativo.

Si rammenta che, nel caso in cui la vaccinazione venga eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla stessa è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

 

QUADRO NORMATIVO

MINISTERO DEL LAVORO E MINISTERO DELLA SALUTE - PROTOCOLLO CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID DEL 6 APRILE 2021

MINISTERO DEL LAVORO E MINISTERO DELLA SALUTE - PROTOCOLLO VACCINAZIONI COVID DEL 6 APRILE 2021 (PDF)

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