Nuove regole per i “compro oro”

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Nuove regole per i “compro oro”

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo n. 92 del 25 maggio 2017 sono entrate in vigore, a decorrere dal 5 luglio 2017, nuove disposizioni a carico dei c.d. “compro oro”.

Le novità riguardano:

  • l’istituzione del registro degli operatori compro oro professionali;
  • l’identificazione del cliente e dell’oggetto prezioso usato;
  • la riduzione a 499,99 euro del limite di utilizzo del denaro contante;
  • la necessità di utilizzare un c/c dedicato.

Normativa

D.Lgs. n. 92 del 25 maggio 2017

Rivisitazione della disciplina

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 141 del 20.6.2017, del D.Lgs. n. 92/2017 sono entrate in vigore, a decorrere dal 5 luglio 2017, le nuove disposizioni a carico dei c.d. compro oro.

Il Decreto è stato emanato in attuazione dei principi contenuti nell’art. 15, comma 2, lett. l), Legge n. 170/2016, c.d. “Legge di delegazione europea per il 2015”.

Registro dei compro oro

Per esercitare l’attività di compro oro la normativa in esame richiede l’iscrizione nell’apposito Registro istituito presso l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).

L’iscrizione nel Registro in esame è subordinata al possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi (RD n. 773/31 art. 127).

Per l’iscrizione bisognerà inviare una apposita istanza all’OAM, in formato elettronico e in via telematica.

All’istanza va allegata copia del documento d’identità nonché l’attestazione, rilasciata dalla competente Questura, comprovante il possesso e la validità della licenza sopra accennata.

L’OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l’iscrizione dell’operatore nel Registro, assegnando un codice identificativo unico.

Il MEF dovrà emanare le modalità attuative di quanto sopra, in modo da garantire:

  • l’annotazione tempestiva dei dati comunicati dagli interessati e i relativi aggiornamenti;
  • l’efficacia e la standardizzazione dei processi di iscrizione e relativo rinnovo;
  • chiarezza, completezza, accessibilità dei dati contenuti nel Registro;
  • il rispetto delle norme in materia di Privacy, nonché il trattamento dei medesimi unicamente per le finalità di cui al D.Lgs. n. 92/2017.

Il predetto decreto dovrà altresì fissare l’entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro nonché modalità/termini del relativo versamento.

Il mancato versamento del contributo dovuto all’OAM costituisce causa ostativa all’iscrizione o alla permanenza dell’operatore nel Registro.

 

Identificazione dei clienti

Prima dell’effettuazione dell’operazione è necessario procedere all’identificazione del cliente con le modalità di cui al D.Lgs. n. 231/2007, c.d. Decreto antiriciclaggio.

L’operatore deve procedere all’identificazione del cliente e alla verifica della sua identità tramite il riscontro di un documento d’identità/altro documento equipollente.

 

In presenza del cliente devono essere acquisiti i dati identificativi di quest’ultimo, anche attraverso dipendenti/collaboratori, previa esibizione di un documento d’identità/altro documento equipollente del quale va acquisita copia in formato cartaceo elettronico.

Limitazione utilizzo contante

In base all’art. 4, comma 2, le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro devono essere effettuate attraverso mezzi di pagamento che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente.

L’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante è obbligatorio non soltanto nel caso di un’unica operazione, ma anche in presenza di più operazioni frazionate.

Tracciabilità delle operazioni

Gli operatori in esame sono tenuti ad utilizzare un c/c dedicato, in via esclusiva, alle transazioni finanziarie poste in essere nel compimento delle operazioni di compro oro.

Per ogni operazione effettuata va predisposta una scheda, progressivamente numerata e contenente:

  • i dati identificativi del cliente;
  • per le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro, gli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
  • una sintetica descrizione dell’oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue qualità;
  • l’indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli contenuti nell’oggetto prezioso usato, rilevata da fonte affidabile ed indipendente, al momento dell’operazione e la valutazione dello stesso con riferimento alla sua qualità, al suo stato ed alle sue caratteristiche;
  • 2 fotografie in formato digitale dell’oggetto da prospettive differenti;
  • la data e l’ora dell’operazione;
  • l’importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
  • l’integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all’oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi:

− di altro operatore compro oro/cliente a cui l’oggetto è stato ceduto;

− dell’operatore professionale, di cui alla Legge n. 7/2000, a cui l’oggetto è stato venduto/ceduto per successive trasformazioni;

− delle fonderie/aziende specializzate nel recupero di altri materiali preziosi a cui l’oggetto è stato ceduto.

Conservazione dati acquisiti

I dati acquisiti dagli operatori devono essere conservati, per un periodo di 10 anni e nel rispetto delle norme in materia di Privacy, attraverso sistemi idonei a garantire:

  • l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle competenti Autorità;
  • l’integrità e la non alterabilità dei dati successivamente alla loro acquisizione;
  • la completezza dei dati e delle informazioni acquisite;
  • il mantenimento della storicità dei medesimi, tale da assicurare il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite rispetto a ciascuna operazione.

Segnalazioni operazioni sospette

Gli operatori compro oro sono tenuti ad inviare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le segnalazioni di eventuali operazioni sospette, secondo le indicazioni generali e gli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore emessi della stessa UIF.

 

Devono essere segnalate le operazioni che, sulla base degli indicatori di anomalia, possono essere qualificate sospette ovvero potenzialmente collegate ad attività criminose.

Si rammenta che la ricorrenza di 1 o più delle predette anomalie non è sufficiente per qualificare l’operazione “sospetta”, in quanto la segnalazione va valutata alla luce degli elementi informativi a disposizione dell’operatore compro oro.

Sanzioni

L’esercizio dell’attività di compro oro in assenza dell’iscrizione nello specifico Registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.

 

Alla mancata comunicazione all’OAM delle variazioni dei dati contenuti nel Registro nei termini previsti (entro 10 giorni dall’intervenuta variazione) è applicabile la sanzione di  1.500 euro.

Le violazioni

  • Omessa identificazione del cliente: sanzione da 1.000 a 10.000 euro;
  • Omessa conservazione dei dati e delle informazioni acquisite: sanzione da 1.000 a 10.000 euro;
  • Omessa/tardiva segnalazione di operazione sospetta: sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

Per le violazioni ritenute di minore gravità, la sanzione può essere ridotta fino a un terzo.

 

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