Nuovo modello AA5/6 per cambio del rappresentante legale
Pubblicato il 18 novembre 2025
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Il provvedimento prot. n. 491453 del 17 novembre 2025 modifica il precedente avente prot. 189273 e datato 21 dicembre 2009, relativo al modello AA5/6, utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche che non sono obbligati alla dichiarazione IVA per:
- ottenere l’attribuzione del codice fiscale,
- comunicare variazioni dei dati,
- comunicare fusioni, concentrazioni, trasformazioni, estinzioni.
Nel provvedimento del 2009 è stato introdotto il modello AA5/6, destinato ai soggetti diversi dalle persone fisiche che non sono tenuti alla dichiarazione di inizio attività IVA. Tale modello costituisce lo strumento ufficiale per richiedere l’attribuzione del codice fiscale, comunicare variazioni dei dati già dichiarati e notificare operazioni societarie quali fusioni, concentrazioni, trasformazioni o estinzioni.
Le principali modifiche introdotte con il provvedimento prot. n. 491453/2025 ed in vigore dal 18 novembre 2025 riguardano l’aggiornamento delle istruzioni del modello AA5/6, con l’obiettivo di rafforzare il controllo sulle comunicazioni inviate dai soggetti diversi dalle persone fisiche. Particolare attenzione viene posta alle operazioni societarie – come fusioni, trasformazioni ed estinzioni – e, soprattutto, alle variazioni del rappresentante legale, che richiedono una verifica puntuale e documentata.
L’intento è duplice: garantire che le informazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate siano sempre corrette e facilmente verificabili e, allo stesso tempo, rendere più chiari e accessibili ai contribuenti gli strumenti normativi e le procedure amministrative, in linea con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente.
Modalità di presentazione del modello
Il modello AA5/6 può essere presentato all’Agenzia delle Entrate con diverse modalità, pensate per semplificare l’invio e adattarsi alle esigenze dei contribuenti.
Richiesta del codice fiscale
Per ottenere l’attribuzione del codice fiscale, il modello può essere presentato in modo molto flessibile:
- direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite raccomandata postale;
- via PEC;
- attraverso l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Comunicazione di variazione dati
Quando si devono comunicare variazioni dei dati già trasmessi:
- la presentazione deve avvenire esclusivamente in via telematica, sia direttamente, sia tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 322/1998.
Nei casi più rilevanti — fusioni, concentrazioni, trasformazioni o estinzioni — la trasmissione telematica diventa obbligatoria senza eccezioni.
Cambio del rappresentante legale
Per le variazioni che riguardano il rappresentante legale valgono regole più stringenti. Il modello può essere presentato solo:
- presso l’ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto;
- tramite raccomandata A/R;
- via PEC;
- mediante l’apposito servizio web dell’area riservata.
In questi casi devono essere allegati:
- copia di un documento di identità del nuovo rappresentante;
- i documenti che comprovano i dati anagrafici dell’ente e del rappresentante;
- una dichiarazione sostitutiva che attesti la qualifica di rappresentante dell’ente.
Obbligo per gli intermediari abilitati
Gli intermediari che trasmettono il modello per via telematica devono sempre rilasciare al contribuente una copia cartacea conforme, per garantire trasparenza e tracciabilità della trasmissione.
Testo coordinato
Per dare piena attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – che stabilisce l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di adottare tutte le misure necessarie a garantire ai contribuenti una conoscenza completa e facilmente fruibile delle norme tributarie, anche attraverso la redazione di testi coordinati da rendere disponibili presso ogni ufficio – è stato elaborato un testo coordinato, con funzione esclusivamente ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 189273 del 21 dicembre 2009.
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