Enti del Terzo Settore. Obblighi di pubblicità e trasparenza

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Enti del Terzo Settore. Obblighi di pubblicità e trasparenza

Estesi anche agli Enti del Terzo Settore, che intrattengono rapporto con le P.A., gli obblighi di pubblicità e trasparenza rinvenibili nell’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124. I nuovi obblighi informativi, infatti, si applicano a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018. In particolare, vi è l’obbligo di pubblicare - sui propri siti o portali digitali – tutte le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00.

I chiarimenti sono fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019, la quale riepiloga gli obblighi posti dalla legge sopra citata e alle relative modalità di adempimento, con particolare riferimento ai soggetti obbligati facenti parte del Terzo settore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza, quali adempimenti?

L'art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA., con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs n. 33/2013.

I destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie:

  1. alla prima appartengono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS;
  2. nella seconda categoria rientrano le imprese.

Per quanto concerne i soggetti rientranti nella prima categoria, la legge su richiamata prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00.

Per le imprese, invece, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

Obblighi di pubblicità e trasparenza, sono interessati anche gli Enti del Terzo Settore?

Nel documento in commento, il Ministero del Lavoro ha precisato che le norme sopra citate riguardano anche la platea degli enti del Terzo settore, nell'attuale fase transitoria di vigenza della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che "spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all'attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme in esame". Dunque, sono le amministrazioni competenti a verificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicità da parte degli enti nelle singole P.A. eroganti. In altri termini, gli adempimenti degli obblighi di pubblicità e di trasparenza afferiscono al corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, attribuite agli enti del Terzo settore, in quanto il concetto di impiego ricomprende al suo interno non soltanto l'utilizzo che delle risorse assegnate viene fatto, ma anche l'osservanza degli adempimenti connessi a tale utilizzo, tra i quali rientrano senz'altro quelli di accountability.

Enti del Terzo Settore, da quando decorrono gli obblighi informativi?

La seconda questione sulla quale si è pronunciato il Consiglio di Stato attiene alla decorrenza dei nuovi obblighi informativi. Sul punto, l'organo consultivo ha ritenuto che la nuova disciplina sia applicabile solo a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018.

L’obbligo di informazione, inoltre, riguarderà non solo tali somme, ma anche quelle percepite a titolo di cinque per mille.

Enti del Terzo Settore, qual è l’ambito di applicazione delle sanzioni?

Infine, l'ultimo profilo analizzato dal Consiglio di Stato concerne l'ambito di applicazione della sanzione, consistente nell'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha specificato che la sanzione restitutoria è applicabile esclusivamente alle imprese. L'assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.

Enti del Terzo Settore, quali adempimenti per le cooperative sociali?

Con riferimento alle cooperative sociali, che da un lato, sotto il profilo della qualifica fiscale, sono ONLUS, mentre, sotto il profilo civilistico, sono società, esse assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale. Pertanto, le cooperative sociali sono obbligati a rispettare gli adempimenti in tema di trasparenza previsti. Le cooperative sociali, infatti, saranno tenute a dare conto delle somme ricevute dalla P.A. in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio o, laddove previsto, in quella del bilancio sociale.

In caso di inadempimento, scatta l’obbligo di restituire integralmente il vantaggio economico erogato dalla Pa.

A tal proposito, i vantaggi economici da comunicare non sono soltanto contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pa e dagli altri enti assimilati che non traggono titolo da rapporti di tipo sinallagmatico, ma anche somme erogate che hanno natura di corrispettivo (ad esempio somme corrisposte dalla P.A. in virtù di rapporti contrattuali). Con riferimento all’obbligo di comunicazione dei vantaggi economici percepiti, sarà importante rispettare il limite di 10.000 euro, da intendersi in senso cumulativo.

Oltre tale somma, sarà obbligo degli enti non profit e delle imprese pubblicare gli elementi informativi relativi a tutte le voci che hanno concorso al raggiungimento e al superamento della soglia.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 5 gennaio 2019 - Codice Terzo settore. Chiarimenti del Lavoro sugli adeguamenti statutari – Moscioni

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