Obbligo di indicare l'origine estera solo in caso di possibile confusione

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Con sentenza n. 15374 del 22 aprile 2010, la Corte di cassazione ha accolto il reclamo avanzato da un'azienda produttrice di coltelli ,con sede in Italia ma produzione in Cina, a cui il Tribunale del riesame aveva disposto il sequestro della merce sull'assunto che il marchio e la dicitura apposta “dalla secolare esperienza nella produzione dell'acciaio” fossero idonei ad indurre il consumatore sul paese di provenienza del prodotto.

In particolare, la Corte di legittimità ha precisato come l'obbligo di indicazione dell'origine estera di un prodotto non sia assoluto ma esista solo quando le modalità di utilizzo del marchio siano tali da poter indurre il consumatore in confusione. Anche in questo caso, comunque, non è obbligatoria l'indicazione del paese di fabbricazione risultando sufficienti altre indicazioni in grado di rassicurare i consumatori sull'effettiva origine del prodotto. In ogni caso – concludono i giudici di legittimità – l'inosservanza di tale obbligo rappresenta un illecito di natura amministrativa.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 36 - L'etichetta può tacere l'origine - Negri

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