OIC, per i bonus edilizi rilevazioni contabili in chiaro

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OIC, per i bonus edilizi rilevazioni contabili in chiaro

Con un apposito documento pubblicato lo scorso 3 agosto 2021, l’OIC - al termine del due process statutariamente previsto - ha fornito un definitivo punto di vista alle richieste di parere avanzate dall’Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi“. I bonus fiscali oggetto di chiarimento sono quelli cui è applicabile la disciplina di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio (opzioni tra cessione del credito d’imposta e sconto in fattura in alternativa allo scomputo diretto del beneficio).

In primo luogo, viene confermato che la società che procedere direttamente alla detrazione del beneficio fiscale è tenuta a contabilizzare l’operazione alla stregua di un contributo in conto impianti, seguendo l’iter operativo previsto dalle due metodologie consentite. Se il contributo ricevuto è relativo a beni iscritti nelle rimanenze si applica il paragrafo 14 dell’OIC 13 il quale prevede che le rimanenze siano iscritte al netto del contributo. Per quanto riguardo l’opzione per lo “sconto in fattura”, la fondazione OIC chiarisce che:

  • la società beneficiaria della detrazione che ha optato per lo sconto in fattura rileva contabilmente il costo dell’investimento al “netto” dello sconto;
  • la società che applica lo sconto riclassifica il credito maturato e rileva il credito tributario per la quota parte dello stesso relativa allo sconto in fattura applicando, nel caso, il criterio del costo ammortizzato.

Nel caso, poi, di società che opta per la cessione a terzi del credito tributario (o parte di esso) l’OIC osserva che trattasi di operazione che potrebbe comportare la rilevazione nel conto economico di un onere o un provento finanziario, a seconda della differenza (positiva o negativa) - nel bilancio della società cedente - tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto ed il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione. Nello specifico, il documento dell’OIC precisa che:

  • l’impresa cedente rileva nei proventi finanziari (voce C16d) l’eventuale differenza “positiva” tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione;
  • l’impresa cessionaria rileva tra gli oneri finanziari (voce C17) l’eventuale differenza “negativa” tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione.

Da ultimo, va detto che, per le società che lo redigono in forma abbreviata e per le cd. micro-imprese si applicano le stesse regole previste per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, fatta salva la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato.

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