Omessa dichiarazione: le indagini bancarie non sono idoneo elemento di prova

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Omessa dichiarazione: le indagini bancarie non sono idoneo elemento di prova

Le risultanze delle indagini bancarie non possono costituire idoneo elemento di prova ai fini della condanna penale per dichiarazione omessa: sono infatti inutilizzabili, in sede penale, le presunzioni tributarie ex art. 32 del DPR n. 600/1973.

La Corte di cassazione ha accolto, sulla scorta di tale principio, il motivo di ricorso sollevato dall'amministratore di una società contro la decisione con cui, in sede di merito, era stato condannato per il reato di omessa dichiarazione.

La penale responsabilità dell'imputato era stata affermata in virtù di una duplice presunzione tributaria:

  • da una parte, la presunzione per cui i versamenti oggetto di contestazione, rinvenuti sul conto corrente della madre, fossero qualificabili quale reddito imponibile non dichiarato;
  • dall'altra, quella per cui il predetto conto corrente era a lui riconducibile.

La Corte di appello aveva ritenuto provate tali circostanze sulla base delle sole risultanze degli accertamenti tributari e del silenzio serbato dal ricorrente in sede di contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria.

Reato di omessa dichiarazione: presunzioni tributarie inutilizzabili  

La Suprema corte, con sentenza n. 36849 del 6 settembre 2023, ha giudicato fondato il rilievo relativo alla riferibilità all'imputato, in quanto reddito tassabile, delle somme di danaro rinvenute.

Sul punto, infatti, la Corte d'appello non aveva fornito un'adeguata risposta allo specifico gravame sollevato dall'imprenditore.

I giudici di secondo grado si erano limitati, in termini assertivi ed assiomatici, a sostenere la riferibilità di tali somme al ricorrente, senza chiarire le ragioni sulla base delle quali, pur nella pacifica ascrivibilità formale delle somme in questione ad un conto corrente bancario intestato alla madre, le stesse dovessero ritenersi nella loro complessiva integralità, espressive di redditi totalmente tassabili prodotti dall'imputato e da questo non dichiarati al fisco.

Questo, anche se, di fatto, non era stata fornita alcuna prova della provenienza delle predette somme e del fatto che il reddito finanziario di cui le stesse costituivano l'oggetto fosse stato sottoposto a tassazione.

Sul punto, in definitiva, la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.

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