Omesso versamento di ritenute e imposte senza dolo se privilegiato il sostentamento dei dipendenti

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Omesso versamento di ritenute e imposte senza dolo se privilegiato il sostentamento dei dipendenti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6737 del 12 febbraio 2018, accoglie il ricorso di una imprenditrice che, subito dopo aver assunto l'incarico di amministratore della società, si era trovata costretta ad affrontare una pesante situazione di “crisi di liquidità dell’impresa”, che l’aveva spinta a dare priorità al pagamento degli stipendi dei propri dipendenti, per il loro sostentamento, a scapito del pagamento di ritenute e imposte.

In secondo grado la difesa dell’imprenditrice aveva provato a smontare l'impianto accusatorio evidenziando l'assenza di dolo, ma i giudici di Appello avevano rifiutato di accogliere le doglianze, escludendo lo stato di necessità dell’impresa come scriminante del reato fiscale, sostenuti anche da precedenti pronunce della Cassazione stessa.

Di fronte al nuovo caso, ora, la Suprema Corte fa un passo indietro rispetto alle posizioni pregresse, chiedendosi effettivamente se nella fattispecie in questione vi fosse “dolo” da parte della manager. Il dolo – quale elemento soggettivo del reato – infatti, deve sempre essere ben accertato ai fini della condanna.

Elemento soggettivo del dolo per integrare il reato

Nella sentenza n. 6737/2018, la Corte di Cassazione prende coscienza della crisi di liquidità che sta colpendo molte imprese italiane e dichiara che può essere assolto per il mancato pagamento di ritenute/imposte l'imprenditore che, senza liquidità, sceglie di pagare i dipendenti ai fini del loro sostentamento con priorità rispetto all’adempimento dell’obbligazione tributaria.

La Terza sezione penale, dunque, ribadisce che per incorrere nel delitto di omesse ritenute è necessaria l’analisi dell’elemento soggettivo del reato.

Per i Supremi giudici, quindi, affinché sia integrato il reato in oggetto è sufficiente il dolo generico, tuttavia il dolo va integrato, a sua volta, dalla condotta omissiva attuata nella consapevolezza della sua illiceità. Infatti, è riportato nella pronuncia “che il dolo non viene integrato dall’omesso pagamento in sé, ma da una scelta consapevole, appunto, della illiceità della condotta che viene investita dalla volontà”.

È necessaria la piena consapevolezza della illeicità della condotta

La corte territoriale si è fermata alla porzione al negativo dell'elemento oggettivo, la carenza di forza maggiore impeditiva della condotta: la liquidità per effettuare il versamento c'era.

Ma, invece, è necessaria la piena consapevolezza della illeicità della condotta.

L'elemento soggettivo del reato dev’essere sempre ben accertato ai fini della condanna, “non potendo a priori escludere che la convinzione che i dipendenti necessitassero l'immediata corresponsione (non di somme di denaro di per sé, bensì) di “mezzi di sostentamento necessari” per loro e per le loro famiglie, se realmente fosse stata propria della imputata e se realmente l'avesse indotta a pagarli a costo di omettere il versamento delle ritenute, fosse stata nel caso concreto compatibile con il dolo del reato in questione, ovvero con una contestuale consapevolezza di illeicità.

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