Omesso versamento imposte, in pendenza di giudizio è dovuta la sanzione del 30%

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Omesso versamento imposte, in pendenza di giudizio è dovuta la sanzione del 30%

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23784 depositata l'11 ottobre 2017, si occupa di una richiesta di rimborso delle sanzioni di ritardato o omesso versamento effettuata da una società che aveva impugnato un atto impositivo e nel corso del giudizio aveva versato puntualmente le imposte previste a seconda dei vari gradi.

Durante la soccombenza nei vari gradi di giudizio, la società aveva sempre provveduto a pagare le imposte dovute e con l'arrivo della sentenza e relativa soccombenza definitiva, la stessa aveva versato l'ultima parte maggiorata anche dalle sanzioni (30%) per ritardato versamento.

Al termine del processo, perciò, la società richiedeva il rimborso delle sanzioni versate e, difronte al diniego dell'Agenzia delle Entrate, la querelle è giunta fino in Cassazione, dove l'Amministrazione finanziaria motivava il suo rifiuto asserendo che non si trattava di imposte iscritte a ruolo per le quali non trovava applicazione la sanzione di ritardato o omesso versamento, ma di un adempimento spontaneo da parte della società, per cui non era dovuto alcun rimborso nonostante vi fosse stata la corretta irrogazione di sanzioni.

Orientamento della Cassazione

Con la sentenza n. 23784/2017, la Cassazione respinge l’impugnazione dell’ufficio dal momento che nessuna sanzione poteva essere irrogata vista le tempestività dei pagamenti da parte della società, tanto che – nel caso di specie - l’ultima frazione delle imposte è stata versata addirittura prima dell’iscrizione a ruolo.

Tuttavia, la Suprema Corte ha voluto fornire alcuni chiarimenti al riguardo.

Con riferimento agli avvisi di accertamento per imposte dirette, Irap ed Iva, la Corte ha ricordato le modalità previste per l'assolvimento dell'obbligo di versare un terzo delle sole imposte pretese, oltre interessi, in pendenza dei vari gradi di giudizio.

E poi ha concluso la sua pronuncia, ritenendo che: in caso di omesso o ritardato pagamento di qualsiasi imposta da corrispondere a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio, il contribuente è tenuto a pagare l’ulteriore sanzione del 30% a prescindere dall’iscrizione a ruolo, o meno, delle somme.

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