Omicidio colposo a carico del medico che partecipa alla decisione sulle dimissioni

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E' stata confermata dalla Corte di cassazione – sentenza n. 26966 del 20 giugno 2013 – la condanna per omicidio colposo disposta dalla Corte d'appello nei confronti di un medico in servizio presso il reparto di chirurgia di un ospedale in relazione al decesso di un paziente, intervenuto per arresto cardiaco a seguito di occlusione intestinale.

L'addebito mosso al sanitario era di non aver promosso le opportune indagini diagnostiche e di aver dimesso il paziente quando ancora presentava sindrome dolorosa, dopo che era stato sottoposto ad intervento chirurgico.

L'imputato si era difeso dall'accusa sostenendo di non aver fatto parte dell'equipe che aveva praticato l'operazione; lo stesso, tuttavia, aveva partecipato, insieme con altri colleghi, alla visita collegiale del paziente per deciderne le dimissioni.

Per ciò solo – secondo la Quarta sezione penale di Cassazione – lo stesso era da ritenere responsabile, insieme al direttore del reparto e agli altri dottori del collegio, per la morte del paziente.

Ed infatti, “non può affatto ritenersi che il medico, chiamato allo svolgimento di funzioni sanitarie, possa venir meno al dovere primario di assicurare, sulla base della miglior scienza di settore, le migliori cure ed attenzioni al paziente, in base ad un male interpretato dovere di subordinazione gerarchica“. Nel caso in esame, ossia, il medico non poteva pretendere di essere sollevato da responsabilità in quanto aveva partecipato alla decisione relativa alle dimissioni senza differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducevano eventualmente a dissentire dalla decisione presa dal direttore.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 19 - Il medico di reparto sempre responsabile delle dimissioni – Saporito, Farina

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