Operativo il Decreto fiscale. Spazia dalle semplificazioni agli studi di settore passando per crediti Iva e spesometro

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Il decreto legge n. 16 dell’anno in corso, conosciuto anche come “Decreto fiscale”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 ed è entrato il vigore il giorno stesso della pubblicazione. Le disposizioni introdotte intendono semplificare alcuni obblighi ma nello stesso tempo contrastare nuovamente il ricorso all’evasione. Le modifiche attengono: alla rateizzazione dei debiti tributari, allo spesometro, alle dichiarazioni di intento, ai costi da reato, all’introduzione di più severe sanzioni.


Approvato e pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” in tempi brevissimi il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.


Si espongono i tratti più rilevanti delle norme contenute nel D.L. n. 16/2012.


RISCOSSIONE – Articolo 1


Per agevolare i contribuenti alle prese con la congiuntura economica del momento, l’articolo 1 del D.L. produce modifiche al sistema di rateazione prevedendo:


→ che se il contribuente ha perso il beneficio della rateazione, a seguito di ricezione della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, è ammesso a richiedere ad Equitalia la dilazione per momentanea difficoltà prevista dall’art. 19 del D.P.R. 602 del 1973;


→ la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (fino ad oggi tale beneficio è possibile solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa);


→ la perdita della modalità di pagamento a rate solo per mancato versamento di due rate consecutive (fino ad oggi si verifica la decadenza per il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive);


→ il blocco dell’iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore a seguito dell’istanza di rateazione, salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione. Si precisa che l’ipoteca diviene iscrivibile se l’istanza di rateazione viene negata o se si decade dal beneficio della rateazione;


→ che, ai fini dell'affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, il contribuente ammesso ad un piano di rateazione ed in regola con i pagamenti non è più considerato inadempiente.


COMUNICAZIONI FORMALI – Articolo 2


Si intende facilitare il contribuente che si trova in ritardo nell’effettuare una comunicazione richiesta dal Fisco, qualora non si verifichi una perdita per l’erario. E’ il caso di termini di scadenza relativi a comunicazioni di regimi fiscali ed agevolazioni.


∫ - In presenza di benefici di natura fiscale o di accesso a regimi fiscali opzionali (ad esempio la tassazione per trasparenza o il consolidato fiscale), il ritardo nella presentazione della comunicazione di richiesta, se sussistono i requisiti sostanziali, non comporta la perdita dell’opportunità di fruire dei benefici, a patto che l’adempimento sia effettuato  entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. E’ però richiesto il versamento della sanzione di euro 258,00.


∫ - La dichiarazione di intento, ossia il documento che consente all'acquirente di beni servizi di comunicare al fornitore lo status di esportatore abituale al fine di acquistare beni o servizi senza applicazione dell'Iva, non deve essere più inviata, per via telematica, entro il 16 del mese successivo alla ricezione, bensì entro il termine della prima liquidazione IVA (mensile o trimestrale) nella quale sono ricomprese le forniture effettuate in sospensione d’imposta in dipendenza delle dichiarazioni d’intento.


∫ - Modificata la disciplina dello spesometro, con effetto dal 1° gennaio 2012: eliminata la comunicazione distinta, a carico dei soggetti passivi IVA, delle singole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo superiore ai 3.000 euro al netto dell’imposta. In merito a queste operazioni, il D.L. fiscale prevede il mantenimento della comunicazione dell’importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore riferite all’anno per il quale sussiste l’obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda le operazioni per le quali non c’è obbligo di emettere fattura, la trasmissione al Fisco va eseguita solo per importi pari a 3.600 euro o superiori, Iva compresa.


∫ - Le imprese, tenute alla comunicazione all’Agenzia delle entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, fruiscono di una semplificazione in quanto l’obbligo sorge solo se le operazioni in discorso sono di importo superiore ad euro 500.


FACILITAZIONI – Articolo 3


Si introducono deroghe ad alcune disposizioni in vigore.


- Non opera il limite di pagamento per mezzo di contante per importi sopra i 1.000 euro nei confronti di cittadini extra Ue non residenti in Italia quando si tratta di acquisti di beni e di prestazioni di servizi ricollegabili ad operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo. La deroga è soggetta ad alcune condizioni: il cedente del bene o il prestatore del servizio deve fotocopiare, al momento di effettuazione dell’operazione, un documento di identità del cessionario e/o del committente, nonché acquisire apposita autocertificazione in cui si dichiara  che l’acquirente non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi della UE ovvero dello Spazio economico europeo e che non possiede la residenza in Italia; il cedente o il prestatore del servizio deve versare, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il denaro contante incassato in un conto corrente ad esso intestato. Un decreto del Direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà stabilire le modalità di invio di preventiva comunicazione da parte dei cedenti o prestatori.


- In  materia di espropriazione immobiliare, viene fissata a 20.000 euro la soglia al di sotto della quale non è possibile avviare tale espropriazione od iscrivere garanzia ipotecaria.


- Il pignoramento di stipendi, di salari od altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, da parte dell'agente della riscossione può avvenire:

  • in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.000 euro;
  • in misura pari ad un settimo per importi da 2.000 a 5.000 euro
  • in misura pari ad un quinto per debiti oltre 5.000 euro.


- A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, tranne qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.


STUDI DI SETTORE – VERSAMENTI TRIBUTARI – Articolo 5


- Le integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011 beneficiano di un mese in più per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il termine del 31 marzo slitta al 30 aprile 2012. Questo per tenere in considerazione l’andamento economico e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica.


- Due nuove date riguardano i versamenti dell’imposta di bollo virtuale e dell’imposta sulle assicurazioni; la prima va eseguita entro il 16 aprile mentre l’altra entro il 16 maggio.


COSTI DA REATO - ACCERTAMENTO  INDUTTIVO – Articolo 8


Indeducibilità dei costi da reato


Al fine di risolvere la questione circa l’interpretazione della norma sulla deducibilità dei costi da reato, che sta provocando l’impugnazione di numerosi accertamenti, si interviene fornendo l’atteso chiarimento sulla determinazione dei redditi, ex art. 6 del Tuir.

L’indeducibilità viene limitata ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale. In presenza di  sentenza definitiva di assoluzione, il contribuente ha diritto al rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione e dei relativi interessi.


Ciò comporta che l’indeducibilità non trova applicazione per i delitti colposi dove manca l’intenzionalità di utilizzare i costi eventualmente sostenuti per il compimento di delitti.


Viene disposto che, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente relativi a spese o altri componenti negativi afferenti beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.


La sanzione per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti viene stabilita dal 25 al 50%  dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.


Tali disposizioni sono applicabili, ove più favorevoli, anche a fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 16/2012 (2 marzo), eccetto il caso in cui i provvedimenti siano divenuti definitivi.


Accertamento induttivo


L’Amministrazione finanziaria è ammessa a far ricorso all’accertamento induttivo nei casi di:


- omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore;


- presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli;


- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.


In questi casi, il reddito d’impresa e di lavoro autonomo può essere determinato in base a dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza del Fisco, prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili.


Per mano del D.L. n. 16, l’infedele comunicazione della modulistica degli studi di settore rileva qualora vi sia una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.


Per le altre ipotesi non sussiste più un limite per il ricorso all’induttivo.


Le modifiche hanno effetto dagli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012.


SCONTRINI – PARTITE IVA INATTIVE – COMPENSAZIONI IVA - Articolo 8


- I nominativi dei contribuenti che hanno ripetutamente violato le norme sul rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta possono essere inseriti in liste selettive elaborate dall’Agenzia delle Entrate.


- Si modifica la normativa che disciplina la chiusura della partita Iva in caso di sua inattività. Sarà l’Agenzia delle entrate ad effettuare l’invio automatizzato di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di  cessazione di attività. La comunicazione conterrà un invito al pagamento della sanzione, entro 30 giorni, ridotta ad un terzo. Il contribuente può presentare motivazioni atte a non far cessare la partita Iva; se le motivazioni non vengono ritenute valide, l’Agenzia procede d’ufficio alla cessazione della partita IVA ed all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.


- Eliminata la recente norma, introdotta dall’art. 14, comma 10, della legge n. 183/2011, per la quale la tenuta delle scritture contabili, per i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, veniva sostituita dagli estratti conto bancari, qualora le operazioni fossero effettuate con incassi e pagamenti interamente tracciabili. La cancellazione  è dovuta al fatto che, a partire dal 2013, l’articolo 10 del D.L. n. 201/2011 ha previsto nuove forme premiali di semplificazione negli adempimenti contabili per favorire la trasparenza.


- Scende l’asticella della soglia entro cui utilizzare i crediti Iva in compensazione libera: da 10.000 euro si passa a 5.000 euro annui. Quindi, per i crediti annuali dell’anno d’imposta 2011 e per i crediti infrannuali dell’anno d’imposta 2012, la compensazione del credito IVA superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito.


- In presenza di accertamento esecutivo, l’agente della riscossione deve informare il contribuente di aver preso in carico le somme da porre in riscossione. Contenuto dell’informativa è solo l’avviso dell’affidamento in carico senza entrare nel dettaglio dell’atto. L’informativa è inviata con raccomandata semplice all’indirizzo al quale è stato notificato l’atto impositivo/esecutivo. L’informativa non dovrà essere inviata nel caso di fondato pericolo per la riscossione.

 
ATTIVITA’ SCUDATE – BOLLO SU CONTI DEPOSITO – IMMOBILI ESTERI - Articolo 8


- Sono soggetti all’imposta di bollo proporzionale, dal 1° gennaio 2012, anche  i conti deposito, bancari e postali, pur se rappresentati da certificati.


- Il D.L. n. 16/2012 indica la data del 16 maggio 2012 (in origine era 16 febbraio) come termine entro cui gli intermediari devono effettuare il versamento annuale con riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011. Solo per quest’anno, viene esclusa l'applicazione di sanzioni o interessi derivanti da ritardati versamenti dell'imposta.


Inoltre, modifiche al D.P.R. n. 642/1972, permettono di scomputare dall’imposta di bollo speciale, dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate, l’imposta di bollo corrisposta con riferimento alle medesime attività nel 2011, nel caso in cui l’attività rimpatriata sia costituita da denaro. Prima di tale modifica lo scomputo dell’imposta di bollo avveniva solo per il deposito titoli.


- In tema di imposta per gli immobili posseduti all’estero, viene variato il D.L. n. 201/2011, stabilendo che il versamento non sia dovuto se l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero non supera euro 200. Il calcolo va operato determinando l’importo attraverso l’applicazione dell’aliquota d’imposta dello 0,76% al valore dell’immobile. Si precisa che il versamento va comunque eseguito se l’importo inferiore ai 200 euro è frutto esclusivamente della deduzione del credito d’imposta disposto dal comma 16 del Tuir, corrispondente all’ammontare dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui si trova l’immobile spettante per la quota parte considerata deducibile.


Una novità riguarda i cittadini italiani con residenza fiscale in Italia che lavorano all’estero per lo Stato o per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale. Per costoro si prevede la riduzione dell’imposta dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili, solo se si tratta di immobile adibito ad abitazione principale all’estero. La riduzione dell’aliquota si applica solo per il periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero.


Tali soggetti fruiscono altresì di una detrazione forfettaria pari a 200 euro da scomputare dall’imposta dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale e sue pertinenze. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si verifica il vincolo di destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In presenza di figli, la detrazione viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione, che va ad aggiungersi a quella di 200 euro, non può superare l’importo di 400.


SANZIONI – Articolo 11


- Viene prevista una maggiorazione delle sanzioni catastali (che risultano quadruplicate), nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle quali è stata attribuita la rendita presunta, non presentino gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di attribuzione di rendita.

- Per contrastare il fenomeno di illecito trasferimento di contante all’estero, viene elevata la parte di importo soggetto a sequestro, in caso di trasferimento illecito all’estero di denaro contante per somme superiori a 10.000 euro. Il sequestro è eseguito nel limite del 30 per cento dell'importo superiore a 10.000 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro; del 50 per cento se la l’importo eccedente supera i 10.000 euro.

- Inoltre viene ridotto il limite dell’eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria che da 250.000 euro scende a 40.000 euro; mentre l’aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta passa al 15% dell’eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro (il 5% permane solo nei casi di contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10 mila euro).


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