Operatori finanziari. Nuove regole di trasmissione al Registro Elettronico degli indirizzi

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Operatori finanziari. Nuove regole di trasmissione al Registro Elettronico degli indirizzi

L’agenzia delle Entrate apporta modifiche al registro elettronico degli indirizzi (REI) ed interviene su tre precedenti provvedimenti: del 22 dicembre 2005, 12 novembre 2007 e 20 giugno 2012.

Nel provvedimento prot. 90677 del 10 maggio 2017 viene disposto che il REI, che contiene gli indirizzi PEC dei soggetti obbligati alle risposte alle indagini finanziarie, si divide in tre distinte sezioni, quante sono le macro categorie di soggetti obbligati: “Rei Indagini”, “Rei monitoraggio” e “Rei Facta/Crs”.  

 Il REI contiene l’elenco di tutte le caselle di posta elettronica certificata, oltre ad una serie di altre informazioni che devono essere comunicate, quali il codice fiscale del soggetto obbligato e la denominazione della struttura accentrata, ove presente.

Obbligo di comunicazione al REI

Sono soggetti all’obbligo di comunicazione al REI:

  • gli operatori finanziari già tenuti agli adempimenti in materia di indagini finanziarie;
  • i destinatari delle richieste in materia di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto-legge n. 167/1990;
  • le Istituzioni finanziarie italiane tenute ad effettuare la comunicazione ai fini dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Inserimento nelle diverse sezioni del Registro

Per il settore relativo alle indagini finanziarie, il provvedimento del 10 maggio 20174 prevede che per gli operatori finanziari che hanno trasmesso le informazioni della casella di posta elettronica certificata in base alle specifiche tecniche precedenti, in assenza di nuova comunicazione si intende confermata, per la sezione “REI Indagini”, la casella di posta elettronica certificata già comunicata.

Per gli operatori finanziari che non hanno inviato la comunicazione prevista al punto 6.3 dal Provvedimento dell’8 agosto 2014 entro il termine previsto, deve intendersi confermata, per la sezione “REI Monitoraggio”, la casella di posta elettronica certificata già comunicata e valida per la sezione denominata “REI Indagini”;

I soggetti che abbiano effettuato, precedentemente all’emanazione del presente provvedimento, la comunicazione della casella PEC ai fini del monitoraggio fiscale classificandosi con il tipo operatore 16, vengono riclassificati d’ufficio, nella sezione “REI Monitoraggio”, nella categoria specifica di appartenenza.

Per i soggetti diversi dagli operatori finanziari l’indirizzo PEC è acquisito direttamente dal pubblico elenco denominato INI-PEC.

Nuovo tracciato record

Si stabilisce che dal 1° giugno 2017 la comunicazione al REI è effettuata esclusivamente attraverso il tracciato record e le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Dalla stessa data, non sarà più possibile utilizzare il tracciato record dell’allegato n. 5 al provvedimento del 12 novembre 2007.

Termini della comunicazione

I soggetti di nuova costituzione o per i quali sopravvengano i requisiti soggettivi e oggettivi che obbligano all’iscrizione al REI, comunicano le informazioni al Registro entro 30 giorni dall’evento.

Similmente è fissato in 30 giorni il termine per comunicare ogni modifica intervenuta in una delle informazioni registrate.

Il provvedimento del 10 maggio 2017 costituisce nuovo ed unico riferimento normativo nella definizione delle regole di trasmissione degli indirizzi PEC al REI.

 

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