Operazioni soggettivamente inesistenti, ripartizione onere della prova

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Operazioni soggettivamente inesistenti, ripartizione onere della prova

Nelle ipotesi in cui al contribuente venga contestata una indebita detrazione Iva, relativamente a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare sia l’oggettiva “fittizietà” del fornitore sia la consapevolezza del destinatario.

Onere probatorio spetta, in primis, al Fisco

Il Fisco deve provare, in particolare, per quanto riguarda questo ultimo punto, che il destinatario sapesse dell’inserimento dell’operazione in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche per via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.

Prova contraria al contribuente

Una volta, poi, che l’Amministrazione abbia assolto detto onere istruttorio, spetta al contribuente la prova contraria di aver adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione di evasione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.

E in detto contesto non risultano rilevanti né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi oggetto della falsa fatturazione.

Avviso di rettifica per indebita detrazione Iva

Sono questi i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, per come ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 9588 del 5 aprile 2019, pronunciata nell’ambito di una vicenda in cui al legale rappresentante di una Spa era stato notificato un avviso di rettifica, per fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Gli Ermellini, in particolare, hanno riconosciuto che nella decisione di merito – confermativa della rettifica – i principi ricordati fossero stati disattesi.

Difatti, la CTR aveva invertito l’onere probatorio gravante sulle parti, riconoscendo che, a fronte della semplice contestazione dell’indebita detrazione Iva relativamente a operazioni soggettivamente inesistenti, spettasse al contribuente provare la legittimità e la correttezza della detrazione Iva.

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