Ordinanza-ingiunzione per omissioni contributive, arrivano chiarimenti Inps

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Ordinanza-ingiunzione per omissioni contributive, arrivano chiarimenti Inps

A completamento di quanto illustrato con precedente circolare n. 32 del 25 febbraio 2022, e per le numerose contestazioni sorte in fase di applicazione della normativa, l’Inps interviene con messaggio n. 3516 dello scorso 27 settembre a fornire ulteriori chiarimenti in tema di ordinanza-ingiunzione per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, con riferimento soprattutto alla parziale depenalizzazione disposta dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.

Le sanzioni ridotte, quando sono applicabili?

La normativa in esame ha dequalificato infatti in illecito amministrativo quanto in precedenza aveva rilevanza penale prevedendo, per il datore di lavoro che non versi le ritenute contestate per un importo fino a 10.000 euro annui entro tre mesi dalla notifica della contestazione, una sanzione amministrativa da diecimila a cinquantamila euro.

Il Ministero del lavoro, interpellato sulla questione, ha chiarito che in tale fattispecie non può trovare applicazione la sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/81 (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, al doppio del relativo importo, da versare entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione), per il carattere di specialità della previsione in esame e per ulteriori due ragioni:

  • il pagamento della sanzione ridotta è incompatibile con il termine di tre mesi entro il quale è ancora possibile effettuare il versamento delle ritenute con effetto estintivo del procedimento;
  • la misura della sanzione ridotta, pari ad euro 16.666,00, comporta l’impossibilità di irrogare una sanzione amministrativa di importo inferiore e, quindi, di graduarla a partire dalla misura minima di diecimila euro prevista dalla norma.

Inoltre, sempre a parere del Ministero, nell’ambito della disciplina di depenalizzazione introdotta con il decreto legislativo in esame, occorre distinguere la fattispecie del regime sanzionatorio intertemporale applicabile alle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto, interessate da procedimenti penali non ancora definiti.

Per questa fattispecie è prevista l’applicazione di un regime diverso da quello ordinario, che prevede la possibilità del pagamento delle sanzioni in misura ridotta pari alla metà della sanzione, perché l’intervenuta depenalizzazione si innesta nell’ambito di un procedimento penale già pendente; il pagamento della sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (comma 5 dell’art. 9) troverà pertanto applicazione solo nel caso in cui la misura così determinata sia più favorevole di quella pari alla metà della sanzione.

Regime sanzionatorio per violazioni antecedenti il 6 febbraio 2016

Per il regime sanzionatorio intertemporale applicabile alle fattispecie riferite alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016 e i cui atti di accertamento non siano ancora notificati, le strutture territoriali Inps, prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, dovranno notificare gli estremi della violazione riportando la possibilità di procedere entro sessanta giorni dalla notificazione al pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Se più favorevole, dovrà essere ammesso il pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/81.

Per gli atti di accertamento già notificati andrà invece comunicato l’importo della sanzione specificando che il procedimento sanzionatorio sarà estinto se, nei sessanta giorni successivi la ricezione della comunicazione, verrà effettuato il pagamento di metà della sanzione indicata ovvero, se più favorevole, della misura ridotta definita dall’art. 16 della L. n. 689/81.

Le ordinanze-ingiunzione

L’esclusione dell’applicazione dell’art. 16 della L n. 689/81 determina la rimodulazione dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare con la notifica dell’ordinanza-ingiunzione a partire dal minimo edittale fissato in diecimila euro; le ordinanze-ingiunzione in corso di emissione o emesse e non notificate al 27 settembre 2022 dovranno quindi prevedere l’irrogazione di una sanzione amministrativa che tenga conto delle ritenute omesse e delle eventuali reiterazioni della violazione.

Per le ordinanze-ingiunzioni già regolarmente notificate e non opposte, le strutture territoriali opereranno invece nel seguente modo:

  • violazioni riferite a periodi fino al 2015: la rettifica conterrà l’importo della sanzione rideterminata con i criteri in essere per il regime intertemporale e l’indicazione della possibilità di effettuare il pagamento entro sessanta giorni di una somma pari alla metà della sanzione rideterminata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall’art. 16 della L. n. 689/81;
  • violazioni riferite a periodi dal 2016: la rettifica conterrà l’importo della sanzione rideterminata e l’indicazione della possibilità di pagamento entro trenta giorni.

La rideterminazione dell’importo deve essere operata anche se l’interessato, prima del 27 settembre 2022, abbia fatto richiesta di rateizzazione ovvero se la stessa sia stata già accolta.

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