Organismi di mediazione: tempi stretti per adeguare i requisiti

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Organismi di mediazione: tempi stretti per adeguare i requisiti

Il ministero della Giustizia ha diramato una circolare - n. 76531 del 6 aprile 2023 - in tema di requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale, alla luce delle modifiche introdotte con la recente Riforma Cartabia.

In attesa dell'emanazione del regolamento attuativo, sono indicati, nella circolare, quali requisiti, sinora non previsti, dovranno essere soddisfatti dagli organismi di mediazione e gli enti di formazione già iscritti alla data di entrata in vigore dei novellati articoli 16 e 16-bis del D. Lgs. n. 28/2010, al fine di mantenere l’iscrizione rispettivamente nell’apposito registro ed elenco.

Gli stessi requisiti vengono applicati - sino all’entrata in vigore delle norme regolamentari di attuazione - anche alle nuove domande di iscrizione.

Domande di permanenza ed adeguamento entro il 30 aprile 2023

Da segnalare che la documentazione attestante l’adeguamento ai nuovi requisiti prescritti andrà prodotta, unitamente all’istanza di permanenza nel registro degli organismi di mediazione e/o nell’elenco degli enti di formazione, entro il termine perentorio del 30 aprile 2023.

La piattafoma per la relativa trasmissione, tuttavia, "non sarà fruibile all’utenza dal 5 sino al 23 aprile 2023, neppure per la presentazione delle istanze di variazione", dovendo essere adeguata alla presentazione delle nuove istanze e della relativa documentazione.

NOTA BENE: Le istanze di permanenza, corredate della documentazione già in possesso dell’organismo, potranno essere quindi presentate a decorrere dal 24 aprile e sino al 30 aprile 2023.

La menzionata documentazione potrà comunque essere integrata fino al 30 giugno 2023.

Le istanze di permanenza presentate dopo il 30 aprile saranno ritenute tardive, di tal ché l’organismo verrà sospeso con le stesse modalità previste per gli organismi che entro la stessa data non abbiano presentato alcuna domanda.

Requisiti Organismi di mediazione

Nella circolare, sono dettagliatamente indicati gli adempimenti che dovrannoo essere posti in essere dagli Organismi di mediazione per comprovare la sussistenza dei nuovi requisiti e mantenere, così, l'iscrizione predetta.

Partendo dall'art. 16, così, viene ricordato che la norma è stata modificata con l’aggiunta dei commi 1-bis ed 1-ter, volti a specificare, rispettivamente, la “garanzia di serietà” e “la garanzia di efficienza”, già previsti per gli organismi di mediazione.

A riprova della serietà dell’organismo, i requisiti richiesti sono:

  • l'“onorabilità dei soci, amministratori, responsabili e mediatori degli organismi”;
  • la “previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti”;
  • l’“impegno dell’organismo a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie” in tutti i casi nei quali l’organismo stesso “ha un interesse nella lite”.

Le garanzie di efficienza dell’organismo sono invece individuate nei requisiti di:

  • adeguatezza dell'organizzazione;
  • capacità finanziaria;
  • qualità del servizio;
  • trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile;
  • qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e dei mediatori.

Qualificazione professionale di mediatori e responsabile 

Rispetto a tale ultimo punto, ad esempio, per dimostrare i requisiti di qualificazione professionale dei mediatori, non previsti dalla normativa sinora vigente, occorrerà comprovare uno specifico aggiornamento sulla riforma, mediante la frequenza di un corso di formazione di 18 ore.

Considerando, tuttavia, i tempi ristretti fissati per l’adeguamento, è sufficiente - si legge nella circlare - che, unitamente all’istanza di permanenza nel registro da presentarsi entro il 30 aprile 2023, l’organismo produca una "dichiarazione sostitutiva di intervenuta iscrizione del mediatore al corso di aggiornamento sulla riforma", con dichiarazione di impegno al completamento del corso.

Per quanto riguarda il responsabile dell’organismo, per il quale il nuovo comma 1-ter dell’articolo 16 ne richiede la qualificazione professionale, gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti:

  • titolo di studio non inferiore alla laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale;
  • frequenza di un corso di formazione iniziale per mediatore di ore 50, con superamento della prova finale, salvo che il responsabile dell’organismo sia iscritto all’albo degli avvocati (nel qual caso, essendo mediatore di diritto, sarà soggetto al corso di formazione iniziale di ore 15);
  • specifico aggiornamento sulla riforma, mediante la frequenza di un corso di formazione di 18 ore.
Allegati

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