Oro da investimento: obbligo di comunicazione per il credito su pegno
Pubblicato il 11 febbraio 2026
In questo articolo:
- Intermediario finanziario che concede finanziamenti nella forma del credito su pegno
- Comunicazioni movimenti
- Obbligo di comunicare operazioni di vendita dell’oro da investimento
- Comunicazione UIF e comunicazione all’Anagrafe Tributaria: adempimenti distinti
- Implicazioni operative per intermediari finanziari
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L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di operazioni su oro da investimento effettuate da intermediari finanziari nell’ambito dell’attività di credito su pegno, precisando l’ambito applicativo degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria.
La risposta n. 28 del 10 febbraio 2026 assume particolare rilievo per gli intermediari finanziari iscritti all’Albo ex articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB) e per i soggetti che trattano oro da investimento senza essere iscritti al registro OAM degli Operatori Professionali in Oro (OPO).
Intermediario finanziario che concede finanziamenti nella forma del credito su pegno
L’istanza di interpello è presentata da un intermediario finanziario:
- iscritto all’Albo ex articolo 106 TUB;
- autorizzato a concedere finanziamenti esclusivamente nella forma del credito su pegno;
- non iscritto al registro OAM degli Operatori Professionali in Oro;
- iscritto all’Anagrafe Tributaria – Registro Elettronico degli Identificativi (REI).
Nell’ambito dell’attività di credito su pegno, l’intermediario può accettare beni qualificabili come oro da investimento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 211.
In caso di mancato riscatto del bene da parte del cliente, l’intermediario procede alla vendita all’asta dell’oro da investimento per il recupero del credito.
Il quesito riguarda la sussistenza dell’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle operazioni di vendita dell’oro.
La posizione del contribuente
L’intermediario istante evidenzia di:
- registrare l’apertura e la chiusura del rapporto in Archivio Unico Informatico (AUI);
- effettuare le comunicazioni mensili dei rapporti all’Anagrafe Tributaria;
- trasmettere, per il tramite di un Operatore Professionale in Oro, le comunicazioni alla UIF quando superate le soglie previste dalla legge n. 7/2000.
Tuttavia, ritiene di non essere obbligato alla comunicazione del codice rapporto 24 per le vendite di oro da investimento effettuate nell’ambito del credito su pegno.
Comunicazioni movimenti
Dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono tenuti alla comunicazione periodica delle movimentazioni dei rapporti finanziari e delle informazioni rilevanti ai fini dei controlli fiscali.
Obbligo di comunicare operazioni di vendita dell’oro da investimento
Con la risposta n. 28 del 10 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dal contribuente.
Secondo l’Amministrazione finanziaria:
- la vendita di oro da investimento effettuata dall’intermediario costituisce attività esercitata in via professionale;
- l’intermediario finanziario rientra tra i soggetti obbligati alle comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 6, del d.P.R. n. 605/1973;
- tali operazioni devono essere comunicate all’Anagrafe Tributaria con il codice rapporto 24 – Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi.
Ne consegue l’obbligo di:
- comunicazione delle operazioni di vendita dell’oro da investimento;
- trasmissione delle movimentazioni ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 201/2011.
Comunicazione UIF e comunicazione all’Anagrafe Tributaria: adempimenti distinti
Un profilo centrale della pronuncia riguarda il rapporto tra:
- obblighi antiriciclaggio verso la UIF;
- obblighi fiscali verso l’Anagrafe Tributaria.
L’Agenzia chiarisce che si tratta di adempimenti autonomi e non alternativi.
La comunicazione alla UIF prevista dalla legge n. 7/2000:
- non sostituisce;
- non assorbe;
- non esonera
dall’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del d.P.R. n. 605/1973.
Implicazioni operative per intermediari finanziari
La risposta n. 28/2026 dell’Agenzia delle Entrate comporta rilevanti conseguenze operative:
- anche in assenza di iscrizione al registro OAM, l’intermediario finanziario che vende oro da investimento è soggetto all’obbligo di comunicazione;
- l’elemento determinante è l’esercizio professionale dell’attività;
- l’attività di credito su pegno non esclude l’applicazione della disciplina sugli obblighi informativi relativi alle operazioni su oro.
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