Ottava salvaguardia
Pubblicato il 02 febbraio 2017
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Entro il 2 marzo 2017 i soggetti interessati alla cosiddetta ottava salvaguardia devono presentare istanza all’INPS o alla sede competente dell’Ispettorato territoriale del lavoro per poter andare in pensione con i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011. Si illustrano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia nonché le modalità di presentazione delle domande. |
Entro il prossimo 2 marzo 2017, in virtù dell’art. 1, commi da 214 a 218, Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda per accedere alla c.d. ottava salvaguardia al fine di poter andare in pensione con i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Lavoratori e criteri
Come specificato dalla circolare INPS n. 11 del 26 gennaio 2017, l’ottava salvaguardia interessa:
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11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione, precedente alla data del licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011
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Criteri di ammissione
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9.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
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Criteri di ammissione
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1.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
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Criteri di ammissione
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7.800 lavoratori cessati dal servizio:
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entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c. o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
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Criteri di ammissione
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- dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c. o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
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Criteri di ammissione
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- per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;
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Criteri di ammissione
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700 lavoratori in congedo straordinario retribuito ex art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001, per assistere figli con disabilità grave;
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Criteri di ammissione
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800 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
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Criteri di ammissione
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Domande all’INPS
I soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari - ovvero i lavoratori di cui ai punti a), b) e c) - per essere ammessi all’ottava salvaguardia devono presentare domanda telematica all’INPS entro il 2 marzo 2017, per il tramite di Patronati o direttamente accedendo, con le credenziali di accesso, al servizio on line - Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei matur.
I soggetti in mobilità o trattamento speciale edile, licenziati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, devono allegare alla domanda la copia dell’accordo stipulato ai sensi degli articoli 4 e 24, Legge n. 223/91.
Domande alla sede dell’ITL
I soggetti cessati dal servizio in virtù di accordi individuali o collettivi o per risoluzione unilaterale, in congedo straordinario retribuito e con contratti a termine - ovvero i lavoratori di cui ai punti d) e) ed f) - dovranno presentare domanda entro la medesima data all’Ispettorato territoriale del Lavoro, così come specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016.
I lavoratori di cui alla lettera d):
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se cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. devono presentare istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro corrispondente alla DTL innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
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negli altri casi, devono presentare l’istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.
I lavoratori di alla lettera e) devono presentare l’istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell’istante.
Infine, i lavoratori di cui alla lettera f) devono presentare l’istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
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ATTENZIONE All’Ispettorato territoriale del lavoro le istanze vanno trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (Patronati ex lege n. 152/2001; Consulenti del lavoro/Dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), all’indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R. |
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Quadro delle norme |
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Articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c. Legge n. 12/1979 Legge n. 223/1991 D.Lgs. n. 151/2001 Legge n. 152/2001 D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 Legge n. 232/2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 INPS, circolare n. 11 del 26 gennaio 2017 |
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