L'Ente custode risponde del sinistro causato dalla macchia d’olio

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L'Ente custode risponde del sinistro causato dalla macchia d’olio

E’ stata cassata, con rinvio, dalla Corte di cassazione la decisione di merito con cui ero stato accertato il concorso di colpa al 50% nella verificazione di un sinistro stradale con danni alle cose, tra la Provincia, proprietaria della strada, e il titolare del veicolo, il cui conducente aveva perso il controllo della guida, invadendo l’altra corsia e scontrandosi con altre vetture, a causa della presenza di una macchia d’olio sul fondo stradale.

No al concorso di colpa rilevato d’ufficio

Nella sentenza impugnata, il concorso di colpa era stato rilevato d’ufficio ed era stato collegato al fatto che la vettura avesse tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.

Statuizione, questa, contestata dal ricorrente proprietario dell'auto, il quale si doleva del fatto che la Corte d’appello avesse affermato, da una parte, che mancasse la prova in ordine alla velocità tenuta dal veicolo danneggiato e, dall’altra, che l’onere probatorio relativo all’aver tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi gravasse sul medesimo.

Distribuzione onere probatorio

Aderendo alle considerazioni contenute nel ricorso, la Terza sezione civile di Cassazione, con sentenza n. 11225 del 9 maggio 2017, ha ribadito come, in materia di responsabilità per custodia di una strada soggetta all’obbligo di manutenzione e controllo da parte di un ente pubblico, ove si assuma che il sinistro sia stato causato non da uno scontro tra veicoli ma dalle condizioni della strada medesima, o dalla presenza, come nella specie, di materiali estranei idonei a costituire fonte di pericolo per gli utilizzatori della stessa, grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra l’alterazione o la situazione di pericolo esistente sulla strada e il sinistro.

Una volta raggiunta questa prova, spetta, però, al custode, convenuto in giudizio per il risarcimento, dimostrare l’inidoneità in concreto della situazione a provocare l’incidente o la colpa del danneggiato, od altri fattori idonei ad interrompere il nesso causale tra le condizioni del bene e il danno.

Nella specie, quindi, una volta provato che il sinistro era stato causato dalla presenza della macchia d’olio, sarebbe spettato alla Provincia fornire la prova che il conducente avesse autonomamente, in tutto o in parte, dato causa al verificarsi dell’incidente, tenendo, ad esempio, una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.

Masso sulla strada, Provincia risarcisce il danno

Altra sentenza emessa in pari data dalla medesima sezione Terza della Corte di cassazione (n. 11226/2017) ha, invece, confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano condannato, sempre in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per le strade tenute in custodia, una Provincia al risarcimento dei danni subiti dal conducente di una vettura che, mentre percorreva una strada provinciale, era stato costretto ad una brusca sterzata, andando ad urtare contro il marciapiede, a causa della presenza di un grosso masso sulla sede stradale.

Tra gli altri motivi, la Corte di legittimità ha ritenuto infondata la doglianza della ricorrente amministrazione secondo la quale la Corte d’appello non aveva adeguatamente esaminato il profilo del caso fortuito, integratosi nella specie in ragione dell’eccessiva velocità accertata in capo al conducente del veicolo, ed idoneo a recidere il nesso causale.

Per gli Ermellini, però, l’aspetto relativo alla velocità di guida del conducente era stato, in realtà, adeguatamente preso in considerazione e ritenuto sostanzialmente non rilevante dai giudici di merito, con accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

Nel dettaglio, la Corte di secondo grado aveva affermato “recisamente” che qualunque velocità, anche moderata, tenuta dal conducente, non avrebbe consentito, con nessun dispositivo di illuminazione, un tempestivo avvistamento del masso sulla strada, dello stesso colore di quest’ultima, all’uscita da una curva, in ora notturna, né consentito di evitarlo, considerata la rilevante mole dello stesso.

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