Pagamenti tracciabili, sì all’uso della carta del coniuge

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Pagamenti tracciabili, sì all’uso della carta del coniuge

Ai fini della detraibilità Irpef ciò che rileva è la tracciabilità delle spese sostenute e, dunque, il mezzo di pagamento utilizzato e non l’esecutore; pertanto, anche il conto cointestato assicura la corrispondenza tra il pagamento effettuato da un coniuge e l’importo detraibile a favore dell’altro.

Il chiarimento è stato reso dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 431 del 2 ottobre 2020, con la quale si è fatto luce sulla tracciabilità dei pagamenti delle spese per le quali si ha diritto alle detrazioni.

Nello specifico, l’istante, titolare di una carta di credito attivata su un conto corrente cointestato con la moglie a firme disgiunte, chiede di sapere se sia possibile utilizzare la carta di credito a lui intestata per pagare le spese riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione, dato che il conto corrente da cui viene effettuato il pagamento è appunto cointestato.

Detrazione Irpef per le spese tracciabili

Nella risposta n. 431/2020, l’Agenzia ricorda che l'articolo 1, comma 679, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 “Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

In altri termini, dunque, la Legge condiziona la detraibilità all'effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento tracciabili, tra cui il versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi di pagamento.

Tale indicazione è però da considerarsi come esplicativa e non esaustiva. Tale nuovo obbligo, infatti, secondo l’Agenzia, non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall'IRPEF degli oneri quale, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi.

Pertanto,si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti.

Il fatto che un soggetto paghi o anticipi una spesa per conto di altri (come per esempio il coniuge) attiene ai rapporti interni fra le parti, per cui la detrazione spetta al contribuente a cui è intestata la fattura anche se a pagare materialmente è un terzo (si vedano, per esempio, tutti i casi di spese sostenute per i figli a carico che sono pagate da un genitore ma detratte pro quota da entrambi). Ciò non toglie, però, che occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

Detrazione Irpef, obblighi di produzione documentale

Ai fini della detrazione della spesa è, poi, necessario che il contribuente dimostri l'utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In assenza di ciò, l'utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Osservate queste disposizioni normative, l’Agenzia ritiene che il contribuente possa utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.

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