Peggioramento solo se c’è patto

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, con la sentenza n. 18269 del 22 agosto stabilito che è valido il patto di demansionamento ai fini della conservazione del posto di lavoro, purché la modifica peggiorativa, con mansioni ed eventualmente retribuzione inferiori, sia richiesta dal lavoratore o comunque sia intervenuta con l’accordo tra le parti. L’onere di provare che sussistevano le condizioni di fatto per il licenziamento, scongiurato con il patto di demansionameto, rimane a carico del datore di lavoro.

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