Penale, attuali modalità di deposito dell’atto di impugnazione

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Penale, attuali modalità di deposito dell’atto di impugnazione

Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina sul deposito telematico dell’atto di impugnazione, di cui al nuovo testo dell’art. 582 c.p.p., tale atto può essere depositato con le seguenti modalità:

  • per tutte le parti processuali, deposito dell’atto in forma di documento analogico (cartaceo) nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato (ciò ai sensi dell’art. 582, primo comma, c.p.p. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 150/2022);
  • per le sole parti private che si trovino all’estero, deposito dell’atto di impugnazione davanti ad un agente consolare all’estero;
  • i difensori possono anche, in via alternativa al deposito cartaceo, depositare l’atto di impugnazione via Pec, ai sensi e con le modalità descritte dall’art. 87- bis del decreto.

Sono le precisazioni rese dal ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, in una nota del 26 gennaio 2023 in tema di operatività attuale della disciplina in tema di modalità di deposito dell’impugnazione, per come prevista dalla riforma Cartabia del processo penale.

Il recente intervento riformativo sulla disciplina delle modalità di deposito dell’atto di impugnazione e sulle regole di diritto intertemporale, entrate in vigore lo scorso 31 dicembre 2022 con la Legge n. 199/2022 di conversione del Dl n. 162/2022, suggeriscono - spiega il dicastero - "una ricostruzione, in ausilio agli uffici giudiziari, della attuale operatività della norma".

I chiarimenti seguono una disamina sull’intervento normativo in questione e sul relativo regime intertemporale.

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