Permessi e congedo straordinario per assistenza disabili gravi: le novità spiegate dall'INPS

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Permessi e congedo straordinario per assistenza disabili gravi: le novità spiegate dall'INPS

A distanza di parecchi mesi dalle prime indicazioni fornite con il messaggio n. 3096/2022, l'INPS torna sulle novità apportate dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 alla disciplina dei permessi (articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e del congedo straordinario (articolo 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità,

Con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 infatti l'Istituto fornisce alcune importanti indicazioni per il riconoscimento dei benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022.

Permessi per assistenza disabili gravi

La prima, importante, novità è rappresentata dalla eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza”.

Pertanto, dal 13 agosto 2022, i giorni di permesso di cui al comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992 possono essere fruiti per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità grave, su richiesta, da più soggetti tra quelli aventi diritto, in via alternativa tra loro. Resta fermo il limite complessivo di 3 giorni di permesso mensile .

Alla domanda di ogni richiedente dovrà essere allegata la dichiarazione del disabile che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza. L'INPS, nel provvedimento di autorizzazione inviato al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente, preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.

Il lavoratore in situazione di disabilità grave potrà comunque fruire per sé stesso, anche contemporaneamente alla fruizione dei permessi da parte dei soggetti che gli prestano assistenza, dei 3 giorni mensili (o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi) di cui al comma 6 dell' articolo 33 citato.

Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti che prestano assistenza.

Prolungamento del congedo parentale

Dal 13 agosto 2022 il legislatore prevede che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 5 dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001, come riformulato dal D.Lgs. n. 105/2022).

Al riguardo l'INPS chiarisce che le deroghe della contrattazione collettiva potranno riferirsi solo agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio prevedendo, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati.

Congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili gravi

Novità rilevanti si registrano anche con riferimento al congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità (articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001).

Per tale beneficio, si evidenzia nella circolare n. 39 del 4 aprile 2023, la novella contenuta nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 105/2022 introduce, a decorrere dal 13 agosto 2022, una nuova figura di fruitore vale a dire quella del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016.

Il convivente di fatto può godere del congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 76/2016.


NOTA BENE: L'INPS fa presente che per la qualificazione di:

  • “convivente di fatto" si deve fare riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016 in base al quale “si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” e accertata ai sensi del comma 37 del medesimo articolo;
  • parte dell’unione civile”, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, si deve fare riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

Tale requisito (vale a dire l'essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto) potrà essere autodichirato dal richiedente nella domanda di autorizzazione alla fruizione del congedo ai sensi della normativa vigente.

Nuovo ordine di priorità nella fruizione del congedo straordinario dal 13 agosto 2022

1) il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;

2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto”;

3) uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4) uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5) un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario.

Come presentare domanda di permesso

L'INPS ha reso noto di aver aggiornato gli applicativi per la presentazione delle domande di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e per richiedere la trasmissione della “Dichiarazione disabile” anche per le domande di giorni di permesso mensili per assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre o il padre.

La procedura “Gestione permessi legge 104/1992”, dal 13 agosto 2022, riconosce il diritto alla prestazione a più soggetti tra quelli aventi diritto, i quali possono fruire alternativamente dei permessi per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, fermo restando il limite complessivo dei 3 giorni.

In caso di giorni di permesso mensili per assistenza ai familiari disabili con periodi ricadenti, solo in parte, oltre la data del 12 agosto 2022, le pratiche dovranno essere suddivise nel seguente modo:

  • la pratica, il cui periodo di permesso ricade prima del 13 agosto 2022, verrà valutata con le modalità precedenti alla entrata in vigore della nuova norma, ovvero considerando il “referente unico dell’assistenza”;
  • la pratica, il cui periodo ricade dopo il 13 agosto 2022, verrà valutata con i criteri riportati dalla novella normativa.

Come presentare domanda di congedo straordinario

Aggiornata anche l'applicazione per la presentazione delle domande di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.

L'applicativo ora è utilizzabile:

  • da parte dei conviventi di fatto;
  • da parte dei familiari normativamente previsti anche qualora la convivenza con il disabile grave sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo;
  • per richiedere la trasmissione della “Dichiarazione disabile” anche per assistere le persone disabili minorenni in situazione di gravità, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre e il padre.

Flussi di denuncia Uniemens

La corposa circolare n. 39 del 2023 si conclude con le istruzioni per la gestione dei novellati permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 nei flussi di denuncia Uniemens, per i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali

Al riguardo l'INPS comunica di aver introdotto nuovi codici evento e codici conguaglio che sostituiscono quelli vigenti e la cui applicazione è obbligatoria a partire dal mese di competenza maggio 2023.

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